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- Sentenza: CdS respinge TIM e rafforza ruolo AGCOM
- Regole: aumenti validi solo con indice pubblico e trasparente
- Tutele: serve consenso esplicito, no aumenti discrezionali
Il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso di TIM contro la sentenza del TAR del Lazio in merito alle offerte di telefonia mobile indicizzate all'inflazione. Nello stesso procedimento, sono state invece ritenute in parte legittime le istanze dell'AGCOM
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Il Consiglio di Stato (CdS) si è espresso in merito ai ricorsi di TIM e AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) contro la sentenza del TAR del Lazio relativa alle tariffe di telefonia mobile indicizzate all’inflazione. Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello di TIM sulle norme ritenute legittime dal tribunale amministrativo regionale, mentre ha accolto il ricorso dell’AGCOM ripristinando alcuni commi ritenuti legittimi e precedentemente annullati. La sentenza segue la decisione presa il 31 marzo 2026 in Camera di Consiglio.
La questione nasce con la delibera 307/23/CONS dell’AGCOM, pubblicata il 3 gennaio 2024, in cui è stato introdotto un nuovo regolamento in merito ai contratti tra gli operatori e i clienti finali per allinearsi alle novità introdotte dal Codice delle comunicazioni, tra cui la possibilità per i gestori di adeguare i prezzi delle proprie offerte di telefonia mobile in base all’inflazione.
TIM, nel corso del 2024, ha rinunciato alla clausola ISTAT sull’inflazione, ma ha poi presentato ricorso al TAR del Lazio contro le norme in materia introdotte dall’AGCOM. Con la sentenza del 9 dicembre 2024, il tribunale amministrativo regionale ha accolto parzialmente le istanze di TIM, annullando i commi 2, 4 e 7 dell’Articolo 8-quater della delibera 307/23/CONS. Nei fatti, il TAR aveva ritenuta illegittima la possibilità per l’utente finale di recedere gratuitamente nel caso di utilizzo di percentuali aggiuntive rispetto al dato pubblico dell’inflazione, o di passare a un’offerta senza clausola di adeguamento al costo della vita se questo risultasse superiore al 5% del canone mensile.
Successivamente è arrivata la proposta di un emendamento al DDL Concorrenza 2025, sostenuto da Forza Italia, che intendeva consentire agli operatori di adeguare le offerte all’inflazione. Dopo le numerose polemiche l’emendamento era stato ritirato; in seguito è arrivato il ricorso di TIM al Consiglio di Stato.
TIM nel suo ricorso contestava le parti della sentenza del TAR che confermavano le norme dell’AGCOM relative al consenso esplicito dei clienti per l’accettazione della modifica contrattuale che introduce la clausola di indicizzazione all’inflazione. Il Tribunale aveva inoltre annullato retroattivamente tutte le clausole introdotte prima dell’entrata in vigore della delibera 307/23/CONS senza il consenso esplicito dell’utente e l’obbligo informativo da parte dell’operatore. Il Consiglio di Stato ha quindi ritenuto infondate queste richieste da parte di TIM.
Nel corso del procedimento, l’AGCOM si è costituita in giudizio richiedendo che il ricorso di TIM venisse rigettato e aveva proposto anche appello incidentale alla sentenza del TAR con cui veniva accolta l’originaria istanza dell’operatore. Il Tribunale aveva infatti sostenuto che l’Autorità non disponesse di una base giuridica sufficiente per imporre limiti agli aumenti del canone delle offerte legati all’inflazione tramite un meccanismo di opt-out, quando erano già stati accettati dai clienti nel contratto.
Il Consiglio di Stato ha in parte ribaltato la sentenza del TAR, sostenendo che non fosse stata considerata pienamente la finalità dell’intervento regolatorio e le norme nazionali ed europee che impongono agli operatori “standard elevati di trasparenza, comprensibilità e prevedibilità delle condizioni economiche del contratto”.
Il CdS ritiene quindi che l’assenza del diritto di recesso sia ammessa solo quando l’adeguamento all’inflazione — come affermava il TAR — è basato su un indice pubblico dei prezzi al consumo che risulti “chiaro, predeterminato e oggettivo, non soggetto a discrezionalità dell’operatore”. Ciò di fatto esclude la possibilità di introdurre percentuali aggiuntive rispetto all’indice ISTAT, ritenute dal CdS uno strumento discrezionale.
Per questi motivi, il Consiglio di Stato ritiene conformi i commi 2 e 3 dell’Articolo 8-quater della delibera 307/23/CONS all’Articolo 98 septies-decies e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in merito alla questione del diritto di recesso. Il ricorso dell’AGCOM, invece, non viene accolto per quanto riguarda la possibilità per l’utente di passare gratuitamente a un’offerta senza indicizzazione (prevista dal comma 7 dell’Articolo 8-quater della delibera) nel caso in cui l’adeguamento, seppur già accordato, superi il 5%.
“Accogliamo con grande soddisfazione la sentenza del Consiglio di Stato: confermate le tutele per i consumatori e la regolazione AGCOM che avevamo richiesto — ha così commentato Marina Donini, Presidente Nazionale di Udicon (Unione per la Difesa dei Consumatori) — L’indicizzazione delle tariffe non può essere imposta con una semplice comunicazione, ma richiede un consenso esplicito e informato. La conferma di queste regole rappresenta un risultato fondamentale, soprattutto in un periodo in cui il rischio di shock dei prezzi è concreto. L’indicizzazione non può diventare uno strumento per introdurre aumenti automatici e imprevedibili a danno delle famiglie. Continueremo a vigilare affinché queste tutele vengano pienamente rispettate”.
TIM ha introdotto le offerte indicizzate all’inflazione nel novembre 2022, affermando che sarebbero rimaste in vigore fino a gennaio 2024. La prima maggiorazione basata sull’indice dei prezzi al consumo è poi avvenuta solo dopo due anni. Il meccanismo applicato da TIM prevedeva un aumento annuale in misura pari all’indice IPCA rilevato dall’ISTAT, senza tenere conto di eventuali valori negativi. Inoltre, era prevista un'ulteriore maggiorazione di un coefficiente fisso pari a 3,5 punti percentuali. L’aumento complessivo non avrebbe comunque superato il 10%.
WindTre, invece, per le sue offerte indicizzate all’inflazione si riservava la possibilità di aumentare il canone mensile di un importo percentuale pari alla variazione dell’indice FOI o, comunque, almeno del 5%. L’operatore aveva poi chiarito che "l’adeguamento non costituisce una modifica contrattuale ai sensi dell’articolo 13 delle Condizioni generali di contratto e, pertanto, non dà diritto al Cliente di recedere senza costi".
La delibera 307/23/CONS dell’AGCOM nel 2023 aveva approvato la revisione del "Regolamento recante disposizioni a tutela degli utenti finali in materia di contratti relativi alla fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche", chiarendo che l’attivazione delle offerte indicizzate all’inflazione richiedeva il consenso esplicito dell’utente. L’Autorità, in questo modo, aveva sostanzialmente annullato le modifiche contrattuali basate sull’indice annuale dei prezzi al consumo.
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