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Modifica unilaterale del contratto luce e gas: cos'è e come funziona?

Ogni modifica apportata al contratto di fornitura luce o gas senza adeguato preavviso può essere segnalata all’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Questa può accertare e bloccare, di propria iniziativa o su segnalazione dei soggetti interessati, le pratiche commerciali scorrette.

termini e condizioni contratto
Cambio delle condizioni del contratto di luce o gas

Nel libero mercato della luce e del gas ogni contratto di fornitura ha durata a tempo indeterminato, ma le condizioni dei prezzi praticati e dei servizi offerti possono variare nel corso del tempo, anche sulla base di promozioni che hanno di norma un termine stabilito.

Accade così che il fornitore possa decidere la rimodulazione del contratto di fornitura, una modifica alle condizioni iniziali in genere peggiorative per il cliente, che sarà sempre libero di accettare o rifiutare, esercitando il diritto di recesso.

Per i fornitori, poter adeguare il costo al kWh dell’energia elettrica e il costo al metro cubo del gas è fondamentale per rendere sostenibile l’attività di vendita di energia ai clienti finali.

Tuttavia la recente instabilità del mercato, con gli aumenti fuori controllo dei prezzi all’ingrosso delle materie prime di luce e gas, ha portato le compagnie energetiche a imporre modifiche alle condizioni dei contratti in corso, tanto che l’Antitrust è dovuta intervenire per difendere gli utenti con un provvedimento ad hoc.

L’articolo 3 della legge n.142 del 21 settembre 2022 contenuta nel decreto Aiuti bis stabilisce una serie di misure per la sospensione delle modifiche unilaterali delle condizioni relative al prezzo dell’energia, pure in presenza di una clausola contenuta nel contratto. Inizialmente prevista fino al 30 aprile 2023, la misura è stata prorogata dal decreto Milleproroghe 2023 (art.11, comma 8) fino al 30 giugno 2023.

Nello specifico è sospesa l’efficacia:

  • delle clausole contrattuali che consentono alla società di vendita di modificare il prezzo di fornitura;
  • delle comunicazioni di preavviso inviate agli utenti, incluse quelle relative al cambio di prezzo prima dell’entrata in vigore della nuova legge, e cioè il 22 settembre scorso.

L’unica eccezione ammessa alla norma è che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate prima dell’entrata in vigore del decreto stesso, anche se nella modifica è salvaguardato il diritto di recesso da parte del consumatore.

Come comportarsi allora davanti a una modifica unilaterale del contratto di luce o gas? Vediamolo punto per punto.

Cos'è la modifica unilaterale del contratto?

Le modifiche unilaterali a un contratto di fornitura di energia e gas, o rimodulazioni, sono variazioni apportate che intervengono sulle condizioni stabilite inizialmente tra i due attori, azienda distributrice e cliente.

C’è da dire infatti che le tariffe, diversamente dai contratti, non sono mai “per sempre” e i consumatori devono tenere in considerazione l’eventualità di un aggiornamento delle condizioni tariffarie, in particolare del costo unitario dell’energia o del gas dal fornitore.

In genere le modifiche intervengono a scadenza delle condizioni contrattuali sottoscritte alla stipula e riguardano il prezzo della fornitura, l’erogazione di servizi, oppure l’applicazione di sconti.

Esistono due tipi principali di rimodulazioni del contratto:

  • aggiornamento delle condizioni tariffarie al termine di un periodo promozionale con condizioni già predeterminate dal contratto sottoscritto dal cliente. È il caso ad esempio delle offerte a prezzo bloccato che stabiliscono a priori le condizioni e definiscono tempi e modalità della promozione applicata: a fine periodo, ad esempio 12 mesi, l’operatore potrà applicare il prezzo indicizzato, anche qualora questo comporti una modifica sostanziale delle condizioni e del prezzo della tariffa;
  • aggiornamento delle condizioni tariffarie alla fine del periodo promozionale. Questo accade quando le condizioni di rinnovo non sono definite dal contratto e al termine del periodo promozionale il fornitore rimodula la tariffa, definendo un nuovo prezzo sulla base delle mutate condizioni di mercato. Il prezzo, quindi, non è stato stabilito al momento della sottoscrizione dell’offerta, ma nei mesi successivi.

Quanto preavviso bisogna dare per la modifica unilaterale?

L’operatore energetico può sempre, secondo la legge del libero mercato, modificare le condizioni del contratto anche senza giustificato motivo, ma è obbligato a darne adeguata comunicazione scritta al cliente. Lo prevede il Codice di condotta commerciale definito da Arera, che definisce le seguenti tempistiche nei due casi di rimodulazione del contratto:

  • almeno 2 mesi di anticipo nel caso di variazioni automatiche delle condizioni contrattuali, nonostante le nuove condizioni siano state già definite dal contratto iniziale di fornitura;
  • almeno 3 mesi di anticipo nel caso di rimodulazione “a scadenza”, vale a dire quando le condizioni di rinnovo non sono state definite dal contratto iniziale.

Gli avvisi di rimodulazione del contratto devono essere inviati in forma scritta, chiara e dettagliata all’interno della sezione Comunicazioni della bolletta, elettronica o cartacea: in genere questa sezione si trova nella seconda o nella terza pagina del documento e contiene tutte le novità relative alla fornitura. La comunicazione può arrivare anche tramite altri canali (App, area clienti del sito web, contatto telefonico da parte del Servizio Clienti) che possono aggiungersi alla comunicazione in bolletta, senza però sostituirla.

Per valutare in maniera adeguata eventuali rimodulazioni del contratto di luce o gas, sarà fondamentale tenere traccia di tutte le bollette. Allo stato attuale, tutti gli operatori energetici del libero mercato propongono soluzioni digitali per la gestione della fornitura incluse nel prezzo, con la possibilità di accedere allo storico delle bollette nell’area personale del sito o sulla App della compagnia energetica.

Il consiglio è anche di controllare sempre le fatture e le condizioni generali di contratto. Se il contratto sottoscritto non prevede il prezzo variabile o l'indicizzazione al PUN (per l'energia) o PSV  (per il gas) il gestore deve applicare la tariffa indicata da contratto.

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Cosa fare in caso di modifica unilaterale del contratto?

Nel caso in cui a un certo punto del contratto il fornitore proceda con la modifica del prezzo dell’utenza, il cliente può recedere da quel contratto oppure opporsi alla modifica, contestandola.

È bene sapere che vige il principio del tacito assensole modifiche contrattuali unilaterali si intendono infatti accettate qualora non ci sia alcuna contestazione da parte del consumatore, oppure alcuna comunicazione scritta della volontà di recedere dal contratto.

Il recesso deve essere inviato secondo quanto stabilito dal regolamento dell’azienda venditrice dell’utenza, in genere con una comunicazione scritta, inviata per mail o tramite raccomandata A/R, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica.

Il Codice di condotta commerciale tutela il consumatore, regolando i rapporti contrattuali tra fornitore e cliente e stabilisce le modalità con cui l’azienda fornitrice può procedere alla rimodulazione del contratto (art 13 del CCC).

È possibile bloccare la modifica del contratto luce e gas?

Ogni modifica apportata al contratto di fornitura luce o gas senza adeguato preavviso può essere segnalata all’AGCM, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Questa può accertare e bloccare, di propria iniziativa o su segnalazione dei soggetti interessati, le pratiche commerciali scorrette e le pubblicità ingannevoli e comparative illecite.

Ai segnalanti non sono richieste particolari formalità, versamenti a favore dell’Antitrust o l’assistenza di un avvocato.

Resta ferma la libertà assoluta di chi riceve una nuova proposta commerciale di luce e gas rispetto a quella per cui ha sottoscritto originariamente l’offerta, di recedere dal contratto senza sostenere alcuna spesa. In questo caso, l’utente potrà valutare altre offerte luce e gas e una volta individuata la migliore sul mercato, procedere con il cambio fornitore.

L’operazione è a costo zero e non comporta alcun intervento sul contatore, né interruzioni della fornitura. Inoltre è gratuita, eccetto gli eventuali costi di attivazione della nuova utenza qualora l’offerta li prevedesse.

Cambiare fornitura è anche semplice, basta recuperare l’ultima bolletta dove sono contenute praticamente tutte le informazioni necessarie.

Il modulo per contestare la modifica

Come riportato sul sito AGCM, i consumatori che intendessero segnalare una pratica commerciale scorretta o una pubblicità ingannevole possono farlo:

  • tramite posta ordinaria inviando la segnalazione a Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Piazza Giuseppe Verdi 6/A – 00198 Roma;
  • inviando la segnalazione scritta alla casella protocollo.agcm@pec.agcm.it;
  • compilando e inviando online il modulo di segnalazione.

Tramite il modulo contenuto sul form del sito è possibile segnalare all’Autorità, in base al Codice di Consumo e al DL n.145 del 2007 sulla pubblicità ingannevole e comparativa, le seguenti situazioni:

  • pratiche commerciali ritenute scorrette;
  • violazioni nella conclusione di contratti a distanza o fuori dai locali commerciali;
  • pubblicità ingannevoli o illecite.

È importante che le segnalazioni siano quanto più precise possibile e dettagliate, descrivendo i fatti e fornendo, se disponibile, copia dei documenti o dei messaggi per i quali si chiede l’intervento.

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Ultimo aggiornamento maggio 2023

A cura di: Paola Campanelli

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