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Superbonus sì, ma attenzione alle regole stringenti

Pubblicato il 24/06/2020
Superbonus sì, ma attenzione alle regole stringenti

Una delle misure più importanti decise dal Decreto Rilancio per favorire la ripresa economica del Paese e incentivare l’edilizia sostenibile è il Superbonus, la detrazione del 110% concessa per alcuni importanti lavori legati all’efficientamento energetico degli edifici e all'adeguamento antisismico.

La nuova detrazione fiscale, che potenzia i classici Ecobonus e Sismabonus, è stata accolta con molto favore alla fine del lockdown, quando nel mese di maggio ha determinato un aumento del 45% rispetto allo scorso anno di richieste di preventivi per interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche, in special modo la costruzione del cappotto termico, la sostituzione degli infissi e l’istallazione di pannelli fotovoltaici (dati Habitissimo).

Quello a cui bisogna fare attenzione, tuttavia, è la serie di restrizioni a cui la nuova norma è sottoposta, in pratica tutti i requisiti necessari per usufruire della maxi detrazione.

Quando il Superbonus potenzia l’Ecobonus

La prima cosa da tenere presente è che il Superbonus, come potenziamento dell’Ecobonus, si può applicare soltanto qualora l’intervento soggetto a detrazione sia eseguito congiuntamente a uno dei lavori considerati “trainanti” per ottenere il Superbonus:

  • isolamento termico sull’involucro degli edifici;
  • sostituzione di caldaie con impianti centralizzati a pompa di calore o a condensazione;
  • adozione di misure antisismiche

L’installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici sono soggette alla stessa detrazione se i lavori vengono effettuati insieme a uno di questi grandi interventi.

Il salto di classe energetica

Altra condizione per accedere alla maxi detrazione è che il risultato dopo i lavori sia un passaggio di classe energetica dell’immobile o dell’edifico ad almeno due classi superiori. A fornire la dimostrazione sarà l’asseverazione da parte di un professionista o di un tecnico mediante l’Ape, l’Attestato di Prestazione Energetica, pena l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie.

Se si delibera, ad esempio, il cappotto termico per un condominio, il perito che presenta i lavori in assemblea deve garantire il conseguimento della nuova e più elevata classe energetica, pena la retrocessione della detrazione a Ecobonus e in più il rischio di una causa civile da parte dei condòmini o del proprietario dell’immobile al responsabile della perizia.

L’utilizzo di materiali adeguati

Per effettuare il cappotto termico, l’intervento più importante soggetto a Superbonus, è necessario l’utilizzo attestato da un professionista di materiali isolanti che rispettino i Criteri ambientali minimi definiti dal ministero dell’Ambiente, vale a dire i migliori requisiti ambientali ed ecologici per la razionalizzazione dei consumi e degli acquisti.

Il limite della spesa dei lavori di isolamento termico

È questa una questione difficile da sbrogliare, semplicemente perché la norma stabilisce a una prima lettura un massimale di spesa di 60.000 euro per la coibentazione di ogni immobile all’interno di un condominio. Tuttavia questa soglia non riguarda semplicemente l’isolamento termico, ma il totale della spesa necessaria alla realizzazione dei lavori, come ad esempio l’installazione dei serramenti nuovi.

La coibentazione in sé invece ammette un limite di spesa da calcolarsi al metro quadro, indicato dal Mise ma che con molta probabilità fa riferimento alla legge sul conto termico, il dm 16/02/2016 che per l’isolamento prevede un massimo di 100 euro a metro quadro di parete nel caso si tratti di cappotto termico, e 150 euro se si realizza anche l’intercapedine ventilata. Questo vuol dire che se, come è molto probabile, questo limite di spesa venisse superato, sarebbe il proprietario di casa a rimetterci.

Il dilemma delle seconde case

Inizialmente riservato alle prima sole case, il Superbonus contempla nella sua versione definitiva pubblicata in Gazzetta ufficiale anche le seconde case se all’interno di condomini o edifici: rimangono comunque fuori le villette unifamiliari e le seconde case al mare o in montagna, quando non facessero parte evidentemente  di condomini.

Tuttavia, al vaglio degli esperti l’eventualità di estendere il Superbonus al 2022 (ora è consentito fino al 31 dicembre 2021), e di farlo valere anche sui lavori riservati alle seconde case indipendenti.

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Realizzare case dove regni la sostenibilità e il risparmio energetico, è il proposito di una buona parte delle nuove disposizioni di legge stabilite all’interno del Decreto Rilancio. Dal nostro canto, risparmiare energia dovrebbe essere non solo utile, ma anche obbligatorio per chi gestisce una casa e i suoi consumi.

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A cura di: Paola Campanelli

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Parole chiave

detrazioni fiscali risparmio energetico tariffe luce

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