Più trasparenza per i clienti luce e gas e oneri di recesso regolamentati
Il diritto di recesso non può essere soggetto a penali o spese di chiusura in caso di cambio fornitore di energia esercitato tramite nuovo fornitore. Fanno eccezione i contratti che prevedono il prezzo fisso a tempo determinato, ma solo se comunicato prima della stipula del contratto.

All’interno del pacchetto di misure "Energia pulita per tutti gli europei", la Direttiva Elettrica europea ribadisce la centralità dei consumatori nella transizione energetica e la necessità che questi dispongano di “informazioni semplici e univoche sui loro diritti in relazione al mercato e alla fornitura, al fine di migliorare la confrontabilità delle offerte e ridurre al minimo gli ostacoli al cambio di venditore senza limitare indebitamente la scelta”.
Valutate una serie di considerazioni che la Direttiva Elettrica europea sottolinea riguardo al ruolo del cliente finale nel mercato libero e al suo diritto di trasparenza delle proposte commerciali degli operatori, Arera pubblica la Delibera del 6 giugno 250/2023R/COM nella quale detta nuove disposizioni in materia di oneri relativi al recesso anticipato dai contratti di energia elettrica e di rinnovo delle condizioni economiche per i contratti della luce e del gas.
Le disposizioni della nuova delibera
Sono due gli argomenti sui quali si sofferma l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente:
- gli oneri di recesso anticipato, possibili adesso solo nei contratti di energia elettrica di durata determinata e a prezzo fisso;
- gli obblighi informativi in materia di rafforzamento della trasparenza da parte degli operatori nel settore energia in caso di rinnovo e modifica delle condizioni economiche nei contratti di fornitura di luce e gas.
Riguardo al primo punto, il diritto di recesso non può essere soggetto a penali o spese di chiusura in caso di cambio fornitore di energia esercitato tramite nuovo fornitore.
Inoltre in caso di cessazione della fornitura, il preavviso richiesto dal gestore per il cliente non potrà essere superiore a un mese.
In quali casi sono ammessi gli oneri di recesso
Esistono eccezioni alla regola che consentono di introdurre clausole di recesso e sono:
- i contratti energetici riguardanti imprese connesse in bassa tensione con più di 50 dipendenti o con un fatturato superiore ai 10 milioni di euro;
- i contratti che prevedono il prezzo fisso, a tempo determinato, ma solo alla prima scadenza delle condizioni economiche stabilite. La condizione è che l’onere sia stato indicato nel documento informativo e comunicato prima della stipula del contratto, approvato e sottoscritto dal cliente.
Non è ammessa l’applicazione degli oneri di recesso quando l’interruzione della fornitura ha come causa la modifica unilaterale del contratto da parte del venditore di luce o gas, anche qualora il cliente finale receda successivamente all’applicazione della variazione medesima e prima della scadenza del contratto o del primo periodo di vigenza delle condizioni economiche a prezzo fisso.
L’obbligo della trasparenza
Il secondo punto della delibera riguarda i rapporti tra fornitori e clienti finali, che dovranno essere improntati a una maggiore trasparenza riguardo agli stessi oneri di recesso anticipato.
Secondo quanto scritto nella delibera Arera, nelle Schede sintetiche delle offerte il venditore sarà tenuto a fornire dettagliate indicazioni in tema di penali che devono essere specificamente approvate e sottoscritte dal cliente finale.
Rimane inoltre l’obbligo informativo per il fornitore di comunicare, nella proposta di contratto e nel contratto stesso, la somma di denaro richiesta per il recesso anticipato.
Arera definisce i termini della trasparenza, perché “l’onere di recesso deve essere specificamente approvato e sottoscritto dal cliente finale e il venditore è tenuto a specificare che la somma di denaro indicata nel contratto costituisce un importo massimo, che potrebbe essere ridotto in ragione dell’effettiva perdita economica diretta derivante dal recesso anticipato del cliente finale”.
In sostanza, la somma richiesta non può eccedere la perdita economica subita dal fornitore per lo scioglimento anticipato del contratto.
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