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Elettricità: richiesta unica per voltura contrattuale e cambio fornitore

Un'unica richiesta sia per la voltura della fornitura elettrica che per cambiare fornitore. La procedura entrerà in vigore in via transitoria dal primo luglio solo per le piccole imprese del Servizio di Tutele Graduali e poi in via definitiva dal 30 settembre per tutti i clienti.

A cura di: Tiziana Casciaro
A cura di: Esperta di prodotti finanziari, mercati energetici e telefonia
È una giornalista che si occupa prevalentemente di attualità, finanza e risparmio: collabora con Segugio.it, trattando di prestiti, mutui, mercati energetici e telefonia.

linea editoriale Segugio.it
Tempo di lettura 2 minuti
Pubblicato il 07/04/2021
mano accende lampadina
In arrivo richiesta unica per voltura e cambio di fornitore

Sono in arrivo novità per le piccole imprese in regime di Servizio a Tutele Graduali. A partire dal primo luglio, e in via definitiva dal 30 settembre per tutti i clienti (sia domestici che non), sarà possibile infatti richiedere la voltura della fornitura elettrica e al contempo cambiare il fornitore con un’unica richiesta. Si va verso una sola modalità di presentazione della domanda, sia nel caso di richiesta rivolta al venditore preesistente per la voltura sia nel caso di istanza a nuovo venditore per voltura e switching.

L’obiettivo è rendere più semplici le pratiche dei clienti e anche incoraggiare la concorrenza. Attualmente chi fa voltura e non vuole il fornitore del cliente uscente, deve prima fare la stessa voltura, aspettare che la pratica vada a buon fine e soltanto dopo procedere con il cambio di fornitore. Oggi, quindi, sono due le pratiche da fare. Con le novità appena approvate si potrà procedere, invece, con una sola richiesta.

La procedura entrerà in vigore transitoriamente dal prossimo primo luglio, ma solo per le piccole imprese del Servizio di Tutele Graduali.

Dal 30 settembre il provvedimento sarà invece definitivo per tutti i clienti, domestici e non, in modo da concedere alle società venditrici di allineare i propri sistemi. Ad annunciarlo è l’Arera che comunica anche che, una volta che il cliente ha richiesto la voltura, dovrà ricevere l’accettazione o il rifiuto entro tre giorni lavorativi.

Se la richiesta viene accolta, il venditore sarà tenuto ad effettuare la voltura entro 5 giorni dalla richiesta; in caso di rifiuto, invece, il cliente è libero di rivolgersi ad altro venditore del mercato libero, all'esercente il servizio a tutele graduali oppure all'esercente il servizio di ultima istanza.

Costa cambiare venditore?

Così come nel resto dei Paesi dell’Unione Europea, anche in Italia i consumatori sono liberi di scegliere da quale venditore acquistare energia elettrica e gas naturale e quali sono le migliori condizioni per le proprie necessità. Chi esercita questo diritto fa parte del mercato libero: il cliente decide quale venditore o contratto scegliere e quando eventualmente cambiarlo, optando per l’offerta che più ritiene interessante e vantaggiosa.

Se non vuoi lasciarti sfuggire le migliori occasioni del momento, su Segugio.it puoi confrontare le migliori tariffe luce e gas del giorno. Occorrono soltanto pochi minuti per scegliere la tariffa più adatta alle abitudini di consumo e risparmiare sulle bollette.

Il primo passo da fare per cambiare venditore è confrontare le migliori offerte disponibili e scegliere quella più adatta alle proprie esigenze. Una volta fatta la selezione, si può sottoscrivere il nuovo contratto di fornitura in sostituzione di quello vecchio. Toccherà al nuovo venditore attivare la procedura di cambio venditore e di cessazione del vecchio contratto.

Ma quanto costa cambiare venditore? È un interrogativo che spesso ci si pone e a cui l’Autorità ha risposto per soddisfare la curiosità e dipanare i dubbi dei clienti. Cambiare venditore non prevede costi per il cliente, al di là di possibili spese previste per la sottoscrizione del nuovo contratto, come l’imposta di bollo o garanzia o deposito cauzionale, se previsto dal contratto.

L’Arera fa sapere che l’imposta di bollo viene applicata in caso di contratto non redatto sotto forma di corrispondenza commerciale, o di contratto redatto sotto forma di corrispondenza commerciale che necessiti di registrazione presso l'Ufficio del Registro.

È fondamentale sapere che comunque il cambio di venditore non comporta interruzioni di servizio, né interventi tecnici sul contatore o sugli impianti. Inoltre con il cambio di venditore non si rischia nemmeno di pagare due volte gli stessi consumi. L’Autorità spiega che il dato di lettura del contatore, che viene registrato in occasione del cambio venditore, sarà usato sia dal venditore entrante per fatturare i consumi successivi al cambio, sia dal venditore uscente per fatturare i consumi precedenti, nella bolletta di chiusura.

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Parole chiave

fornitore energia elettrica

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