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Conto alla rovescia verso la class action europea

Per i consumatori comunitari è in arrivo una tutela rafforzata, in particolar modo per quel che concerne le supposte violazioni da parte dei fornitori di servizi come telefonia, luce e gas. Il 25 giugno, infatti, entrerà in vigore la class action europea.

A cura di: Luigi Dell'Olio
A cura di: Esperto di prodotti finanziari, mercati energetici e telefonia
Si laurea in Giurisprudenza e diventa in seguito giornalista professionista, specializzandosi in economia e finanza. Collabora con primarie testate italiane, tra cui “la Repubblica” e “Affari&Finanza”. È inoltre coordinatore del mensile “Private” e autore per Segugio.it.

linea editoriale Segugio.it
Tempo di lettura 2 minuti
Pubblicato il 03/04/2023
aula di giustizia
Nuovo sistema di tutela collettiva dei consumatori

Aumenti ingiustificati della bolletta di energia o gas. Pratiche scorrette da parte dei gestori di telefonia. Sono due dei casi nei quali sarà possibile ricorrere alla class action europea, che prenderà il via il 25 giugno prossimo. Cerchiamo di capire come funziona.

Come funziona

La novità trae origine da una direttiva comunitaria in materia, che punta a tutelare gli interessi dei consumatori per le violazioni di “specifiche disposizioni contenute nei regolamenti dell'Unione europea”, secondo quanto sottolineato dalla legge italiana di recepimento.

La legittimazione a esperire l’azione di classe è limitata agli enti pubblici ai quali la legittimazione è espressamente conferita dai singoli Stati membri, nonché ai soggetti privati autorizzati in tal senso. La seconda categoria riguarda: associazioni di consumatori e utenti inserite nell'elenco apposito. Per l’iscrizione è necessaria, oltre alla costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, anche il possesso di uno statuto che preveda come scopo la tutela dei consumatori e l'assenza di fine di lucro, nonché il fatto di non essere assoggettati a procedure di insolvenza.

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Gli ambiti di applicazione

Le disposizioni comunitarie, la cui violazione comporta l'esperibilità delle azioni, riguardano: danni da prodotti difettosi; clausole abusive; pratiche commerciali sleali; garanzia dei beni di consumo; indicazione del prezzo; pubblicità ingannevole; trasporti; energia elettrica e gas; telefonia mobile; turismo; commercio elettronico e servizi digitali; protezione dei dati personali; sicurezza dei prodotti; sicurezza alimentare; assicurazioni; commercializzazione a distanza di servizi finanziari; prodotti d'investimento al dettaglio; fondi di investimento; credito ai consumatori; blocchi geografici ingiustificati e discriminazione basata sulla nazionalità.

Le differenze

L’Italia aveva già una normativa nazionale sulla class action. La differenza tra la novità di derivazione comunitaria e la procedura disciplinata dal Codice di procedura civile riguarda l’ambito di applicazione, circoscritto alla tutela degli interessi collettivi dei consumatori, la legittimazione attiva, limitata agli enti legittimati, nonché la legittimazione passiva, che viene estesa a qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, attiva, anche indirettamente, nel settore commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale.

Inoltre, la norma di derivazione comunitaria non pone come conditio sine qua non il mandato dai consumatori interessati per due tipologie di provvedimenti: quelli di natura inibitoria e quelli compensativi. In caso di successo, i primi consentono di ottenere la cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva posta in essere in violazione delle disposizioni a tutela dei consumatori, la pubblicazione su uno o più quotidiani del provvedimento o di una rettifica.

Al di là di questi aspetti, tra gli addetti ai lavori è stato segnalato il rischio che il provvedimento normativo possa ingenerare confusione per il fatto che l’esecutivo ha scelto di non modificare la legge nazionale in materia, bensì di affiancarle una nuova procedura, “l’azione rappresentativa”, che in parte le si sovrappone.

Da qui la corsa contro il tempo per apportare aggiustamenti prima che la nuova disciplina entri in vigore.

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