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Class action semplificata da giugno

Azione semplificata per le class action relative a settori di particolare interesse per i consumatori come l'energia e la telefonia. Dal prossimo 25 giugno per alcuni settori sarà possibile avviare l’azione di classe anche in assenza di un mandato specifico da parte dei consumatori.

Pubblicato il 27/01/2023
tribunale
Class action in assenza di un mandato specifico

L’obiettivo è facilitare l’avvio di una class action per alzare le tutele a beneficio dei consumatori. Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo che dal 25 giugno consentirà l’avvio delle azioni collettive anche in assenza di mandato. La data di entrata in vigore è in ogni caso subordinata al voto del Parlamento, sul quale dovrebbe profilarsi una convergenza tra maggioranza e opposizioni.

La procedura

Il provvedimento governativo recepisce nel nostro ordinamento giuridico la direttiva 2020/1828/CE e introduce nel Codice del consumo l’istituto dell’azione rappresentativa a tutela degli interessi collettivi dei consumatori nel caso di violazione delle disposizioni in specifiche materie disciplinate dal diritto dell’Unione europea o dalle norme di diritto italiane.

I soggetti che possono esperire l’azione sono i medesimi di tutte le azioni collettive, vale a dire le associazioni di consumatori iscritte in un elenco pubblico e gli enti pubblici ai quali la legittimazione è espressamente conferita dai singoli Stati membri.

La differenza rispetto all’azione di classe disciplinata dal Codice di procedura civile riguarda l’ambito di applicazione, circoscritto alla tutela degli interessi collettivi dei consumatori, la legittimazione attiva, limitata agli enti legittimati, infine la legittimazione passiva, che viene estesa a qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, attiva, anche indirettamente, nel settore commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale.

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Due tipologie di provvedimenti

Con il nuovo decreto, gli enti legittimati potranno presentare ricorso per la nuova azione collettiva che non pone come conditio sine qua non il mandato dai consumatori interessati per due tipologie di provvedimenti: quelli di natura inibitoria e quelli compensativi.

In caso di successo, i primi consentono di ottenere la cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva posta in essere in violazione delle disposizioni a tutela dei consumatori, la pubblicazione su uno o più quotidiani del provvedimento o di una rettifica.

Inoltre, l’ente legittimato non ha l’onere di provare la colpa o il dolo dell’impresa e neppure le perdite o i danni effettivi subiti dai singoli consumatori.

Gli ambiti di intervento

La class action potrà essere esperita nei casi previsti dal diritto comunitario, tra cui in presenza di danni da prodotti difettosi, clausole abusive, pratiche commerciali sleali, garanzia dei beni di consumo e pubblicità ingannevole. Oltre che relativamente a violazioni che riguardano energia elettrica e gas, telefonia mobile, turismo, commercio elettronico e servizi digitali, nonché sicurezza alimentare, assicurazioni e commercializzazione a distanza di servizi finanziari.

Inoltre, è stato stabilito che le associazioni dei consumatori degli Stati dell’Unione Europea potranno proporre class action nel nostro Paese e quelle italiane negli altri Stati Ue, sia per bloccare i comportamenti illeciti sia per ottenere un risarcimento del danno.

Il rischio confusione

Tra gli addetti ai lavori è stato segnalato il rischio che il provvedimento normativo possa ingenerare confusione per il fatto che l’esecutivo ha scelto di non modificare l’attuale legge sulla class action, bensì di affiancarle una nuova procedura, “l’azione rappresentativa”, che in parte le si sovrappone.

Le associazioni dei consumatori chiedono al legislatore nazionale di fare chiarezza su questo punto, nonché di mettere a punto un sistema che assicuri, dove possibile, l’integrale risarcimento diretto di tutti i danneggiati anche se non aderenti all’azione rappresentativa.

A cura di: Luigi dell'Olio

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