logo segugio.it
Parla con noi 02 5005 3003 lun-ven: 9-21 | sab: 9-18

Chiarezza e trasparenza: le nuove regole di condotta per la vendita di energia e gas

Più chiarezza e trasparenza per capire esattamente cosa stiamo acquistando e quanto ci costerà aderire ad un'offerta luce o gas. In previsione del passaggio al libero mercato, Arera detta le nuove regole del Codice di condotta commerciale che introducono obblighi precisi per i venditori.

Pubblicato il 01/07/2021
mani su una scrivania vicino a un martelletto che indicano una riga di un documento
Arera detta le nuove disposizioni in materia di vendita di energia e gas

Il passaggio al libero mercato dell’energia e del gas è imminente e, in previsione dell’affollamento di operatori e offerte con dinamiche che potrebbero in qualche modo avere ripercussioni sul consumatore, Arera definisce regole più stringenti.

A contenere le nuove disposizioni in materia di vendita già entrate in vigore dal primo luglio 2021, è il Codice di condotta commerciale, attraverso una serie di modifiche che introducono obblighi per i venditori di luce e gas per una maggiore trasparenza e tutela del cliente finale.

Disposizioni dettate per le attività di vendita rivolte a famiglie e piccole imprese e alle quali viene proposto un contratto di fornitura, utenti dei punti di prelievo o di riconsegna alimentati in bassa tensione (fino a 1000 V) e di consumo di gas naturale non superiori a 200.000 Smc/anno.

Gli obblighi prima del contratto

In sostituzione della precedente nota informativa è stata introdotta una nuova Scheda Sintetica, differenziata per tipo di cliente (domestico o non domestico) e per tipo di offerta (a prezzo fisso o variabile), che dovrà essere consegnata obbligatoriamente al cliente e dovrà contenere le informazioni relative alle offerte contrattuali, oltre ai riferimenti del fornitore.

La scheda dovrà indicare:

  • l’identità del fornitore e i recapiti a cui rivolgersi per ottenere informazioni relative all’offerta;
  • la durata contrattuale e la validità temporale dell’offerta;
  • i termini e i tempi di fatturazione e di pagamento;
  • le tempistiche per esercitare il diritto di ripensamento.

La stessa scheda dovrà inoltre fornire in modo trasparente, completo e non discriminatorio, le informazioni relative alle offerte contrattuali.

Nello specifico dovrà contenere tre indicatori sintetici di prezzo, distinti per:

  • quota fissa;
  • quota variabile;
  • quota potenza (solo per l’energia elettrica).

Insieme, questi indicatori compongono il costo della materia prima indicato in bolletta. A parte dovranno poi essere indicati gli oneri di sistema.

La finalità è di rendere chiare le singole componenti di costo dell’energia e del gas e, di conseguenza, più facilmente confrontabili le offerte.

Come dovrà essere indicata l’offerta

La Scheda sintetica dovrà anche contenere la stima della spesa annua per il cliente finale al netto di imposte e tasse, sulla base dei livelli di consumo e della potenza impegnata.

Qualora le offerte fossero a prezzo variabile, sarà obbligatorio indicare l’andamento dell’indice di riferimento nell’ultimo anno, così da evitare al cliente sorprese dovute alle variazioni di prezzo.

Il prezzo dell’energia elettrica riportato nelle CTE (Condizioni Tecnico Economiche riportate nel contratto), dovrà sempre includere le perdite di rete, vale a dire le dispersioni di energia elettrica che si verificano durante la produzione e la distribuzione di corrente.

Inoltre se lo sconto è presentato in riferimento non al prezzo finale ma a una o a più componenti, “deve essere fornita chiara indicazione al cliente che lo sconto praticato incide solo su una componente specifica e dell’incidenza percentuale media dello sconto sul prezzo finale al netto delle imposte, specificando che quest’ultimo sarà gravato da imposte”.

Il materiale promozionale fornito dai venditori dovrà contenere informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica fornita, nonché sull’impatto ambientale della produzione o secondo quanto previsto dalla normativa in materia.

Il Servizio di Conciliazione delle controversie

All’interno del sito web degli operatori di energia e gas dovrà essere indicata in maniera chiara la modalità per attivare il Servizio Conciliazione dell’Autorità e di eventuali altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, con l’obbligo di partecipare alla procedura che deve essere gratuita per legge.

Arera ha pubblicato un fac-simile delle Schede sintetiche, così da essere riprodotte in automatico e rendere la nuove disposizioni più facili e immediatamente applicabili.

Il meccanismo di indennizzi automatici

Previsto un meccanismo migliorato di indennizzi che partiranno in maniera automatica se il fornitore non rispetterà determinati criteri di trasparenza nelle comunicazioni relative ad aggiornamenti delle tariffe o modifiche contrattuali.

Nello specifico, se durante un contratto di fornitura il venditore varia unilateralmente specifiche clausole contrattuali, dovrà comunicarlo al cliente con un preavviso non inferiore a 3 mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni.

Allo stesso modo, se ci fossero aumenti automatici dei corrispettivi unitari determinati dal venditore (purché previsti nel contratto) dovuti ad esempio allo scadere di una promozione o per il passaggio da un prezzo fisso a un prezzo variabile, il venditore dovrà darne comunicazione in forma scritta e con un preavviso di almeno 2 mesi rispetto alla scadenza dei 12 mesi in cui si è verificata la variazione di prezzo.

Queste comunicazioni non potranno essere incluse nella bolletta, ma dovranno pervenire come documenti a parte con l’intestazione di “Proposta di modifica unilaterale del contratto”.

Il meccanismo automatico di indennizzi che scatta in conseguenza al mancato rispetto di tempistiche di comunicazione prevede l’obbligo di corrispondere al cliente la somma di 30 euro.

A cura di: Paola Campanelli

Come valuti questa pagina?

Valutazione media: 5 su 5 (basata su 1 voto)

Parole chiave

libero mercato offerte luce gas

Articoli correlati