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Bollette luce e gas: quando vanno in prescrizione?

Le bollette luce e gas rappresentano una delle spese obbligate che maggiormente incidono sulle tasche degli italiani. Ad esse si applica la Legge di Bilancio del 2018 in tema di riduzione da 5 a 2 anni del periodo entro il quale si prescrivono e le società erogatrici possono richiedere pagamenti.

Pubblicato il 09/03/2021
Bollette luce e gas: quando vanno in prescrizione?

Bollette di luce e gas: quando vanno in prescrizione?

Le bollette relative ai consumi energetici rappresentano una delle spese obbligate che maggiormente incidono sulle tasche degli italiani. Con riguardo al termine di prescrizione delle suddette spese, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la Delibera n. 97/2018/R/com ha dato applicazione a quanto stabilito dalla Legge di Bilancio del 2018 (L. n. 205/2017) in tema di riduzione da 5 a 2 anni del periodo entro il quale si prescrivono i consumi di energia elettrica, gas e acqua e le società erogatrici possono richiedere pagamenti.

La prescrizione biennale ha effetto nei confronti di consumatori e di microimprese ma, per gas ed elettricità, si applica anche ai rapporti tra venditori e distributori. Per le altre utenze, diverse da quelle prese in considerazione dalla norma, resta invariata la prescrizione quinquennale.

Si precisa che la società erogatrice è tenuta ad informare l’utente, contestualmente all'emissione della bolletta, e comunque almeno 10 giorni in anticipo rispetto alla scadenza dei termini di pagamento, della possibilità di eccepire la prescrizione.

Cosa si intende per prescrizione ed interruzione della prescrizione?

Per prescrizione si intende il termine, previsto dalla legge, oltre il quale il debitore può liberarsi dall’obbligo di pagamento semplicemente eccependo il decorso del tempo. Il che significa che, se il creditore agisce per il recupero del suo credito, il debitore potrà contestare l’intervenuta prescrizione ed ottenere il rigetto della domanda di pagamento.

Con la prescrizione, dunque, si cancella definitivamente il debito. Per poter essere prescritto, è necessario che, per tutto l’arco di tale tempo, il debitore non riceva alcun sollecito di pagamento o messa in mora. Il creditore deve restare completamente inerte. Conta ovviamente il fatto che il creditore non abbia inviato alcuna raccomandata o Pec.

In caso contrario si parla di interruzione della prescrizione. In caso di sollecito formale, infatti, la prescrizione si interrompe e inizia a decorrere nuovamente e dall’inizio dal giorno successivo, per un periodo di tempo uguale (ossia due anni). In caso di richieste che violino la prescrizione a norma di legge, il consumatore si può opporre entro 40 giorni dalla notifica e segnalare l’abuso all’Antitrust.

Conguagli: quando si prescrivono?

Spesso le bollette di luce, gas e acqua fanno riferimento a dei consumi presunti dalle società erogatrici, che periodicamente verificano la corrispondenza tra quanto stimato e quanto effettivamente consumato. Se il consumo reale è differente da quello addebitato, sia in eccesso che in difetto, si procede al conguaglio.

Poiché l’importo da pagare in bolletta viene calcolato dalla società e non dal cliente, non avendo questo alcuna colpa nel caso in cui la società erogatrice abbia stimato dei consumi minori rispetto a quelli reali, la legge prevede una prescrizione breve per il conguaglio, rispetto ai dieci della prescrizione ordinaria:

  • due anni per i conguagli ricevuti da gennaio 2019 per il gas, da marzo 2018 per la luce e da gennaio 2020 per l’acqua;
  • cinque anni per i conguagli ricevuti precedentemente a tali date.

Nel caso di ricezione di una maxi -bolletta o di un conguaglio, il consumatore potrà far valere i suoi diritti ricorrendo alla gestione stragiudiziale della controversia: dovrà anzitutto verificare la correttezza delle letture riportate in fattura e, in caso di errori, contestarla con un reclamo scritto; se i consumi superano il periodo previsto per la prescrizione, eccepirla e verificare lo storno degli importi non dovuti.

Come è possibile far valere la prescrizione biennale?

Non è necessario ricorrere all’Autorità giudiziaria per far accertare l’intervenuta prescrizione, ma se la società fornitrice dovesse notificare un decreto ingiuntivo è possibile opporsi entro 40 giorni dalla notifica, contestando la prescrizione del diritto di credito.

Allo stesso modo, se la società dovesse citare il consumatore in giudizio, quest’ultimo potrebbe difendersi con la medesima eccezione. In ogni caso, non può tacersi che un'azione giudiziaria per una bolletta insoluta è molto improbabile.

A cura di: Federica Izzo

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Parole chiave

tariffe luce gas

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