Bollette, ARERA e Antitrust bacchettano le imprese
ARERA e Agcm stanno ricevendo negli ultimi tempi diverse segnalazioni in merito a pratiche commerciali scorrette da parte di compagnie del settore energetico che propongono modifiche unilaterali dei contratti, violando così l'articolo 3 del Decreto Aiuti bis.

La variazione unilaterale del contratto di luce e gas non s’ha da fare. Lo stabilisce l’articolo 3 del Decreto Aiuti Bis, che punta a proteggere le famiglie dal caro-bollette. Eppure l’aumento incontrollato dei prezzi dell’energia e il conflitto in Ucraina hanno spinto alcuni operatori del settore energetico a mettere in pratica azioni commerciali scorrette o violazioni. A denunciarlo sono l’ARERA e l’Antitrust in una nota congiunta, dopo aver ricevuto tante segnalazioni da parte dei consumatori in merito proprio a variazioni unilaterali di contratto e a utilizzi impropri degli strumenti del recesso del venditore.
Da qui l’incontro tenutosi a Roma tra il presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), Roberto Rustichelli e il presidente dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), Stefano Besseghini, al fine di tutelare i clienti e garantire un equilibrio del sistema energetico nazionale.
Il quadro complessivo delle regole
Dal momento che sono pervenute tante segnalazioni agli uffici delle due Autorità, ARERA e Agcm hanno deciso di riassumere le regole e gli strumenti disponibili per permettere a consumatori e imprese di assumere un corretto atteggiamento:
- Stop alle variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali in quanto rientrano pienamente nell’ambito di applicazione dell’articolo 3 del DL 115/22: sono i casi in cui, durante il periodo di esecuzione e di validità di un contratto di fornitura, il venditore decide di avvalersi, per giustificato motivo, di una clausola contrattuale nella quale è prevista esplicitamente la possibilità di variare unilateralmente specifiche condizioni contrattuali. Si tratta di clausole che esplicitamente attribuiscono al venditore la possibilità di variare unilateralmente le condizioni contrattuali che definiscono il prezzo e che dunque oggi non sono permesse.
- Sì alle evoluzioni automatiche delle condizioni economiche: si tratta di modifiche/aggiornamenti delle condizioni economiche già previste dalle condizioni contrattuali all’atto della stipula. Di norma esse comportano un aumento dei corrispettivi unitari determinati dal venditore, lo scadere o la riduzione di sconti, il passaggio da un prezzo fisso ad un prezzo variabile ovvero il passaggio da un prezzo variabile ad un prezzo fisso. Le evoluzioni automatiche sono già previste nelle condizioni contrattuali su cui entrambe le parti hanno dato il consenso. Non hanno carattere della unilateralità e non rientrano dunque nell’ambito applicativo dell’art. 3 del DL115/22. Parliamo – sottolineano le Authority - di evoluzioni automatiche delle condizioni economiche già predeterminate e concordate tra le parti.
- Sì al rinnovo delle condizioni economiche delle offerte Placet: il rinnovo non costituisce un’ipotesi di variazione unilaterale, in quanto consiste in attività volta a concludere un nuovo contratto alle medesime condizioni previste da quello in scadenza. Il rinnovo, peraltro, può essere variamente regolato nell’ambito di un contratto concluso tra le parti. Nel caso delle offerte PLACET – fanno sapere Arera e Antitrust - che consistono in offerte contrattuali le cui condizioni sono interamente stabilite dall’Autorità ad eccezione del prezzo di cui l’Autorità stabilisce solo la struttura, mentre il valore è deciso dal venditore, la regolazione prevede una specifica procedura per il rinnovo delle condizioni economiche (che deve avvenire ogni 12 mesi). Questo rinnovo non rientra quindi nell’ambito di applicazione dell’art. 3 del DL 115/22 e si può effettuare.
Le due Authority hanno anche segnalato diverse lagnanze per operatori che propongono offerte a prezzi superiori, informando i clienti che in caso di non accettazione ricorreranno alla risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto in essere. Da qui il chiarimento: il venditore non può ritenere di per sé risolto il contratto senza pronuncia giudiziale e chiedere l’attivazione dei servizi di ultima istanza per risoluzione contrattuale. Quest’ultima condotta viola la regolazione dell’Arera in materia di attivazione dei servizi di ultima istanza.
C’è poi un altro punto su cui ci si concentra ed è relativo all’esercizio del diritto di recesso dal contratto di fornitura. Le Autorità specificano che per i clienti di piccole dimensioni (domestici, bassa tensione, e altri usi elettrici e gas entro i limiti di 200.000 Smc), la regolazione dell’Autorità riconosce la facoltà di recesso in capo al venditore, qualora si tratti di contratti di mercato libero e tale facoltà sia espressamente contemplata nel documento contrattuale, prevedendo un periodo di preavviso non inferiore a sei mesi.
Cosa dice il decreto Aiuti bis
Ma vediamo cosa dice l’articolo 3 del Decreto Aiuti Bis per avere un quadro più completo. Secondo la normativa fino al 30 aprile 2023 è sospesa l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte. Sempre fino a fine aprile, secondo quanto stabilito dal provvedimento (comma 2), sono inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima della data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate.
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