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AGCOM: stabilite le nuove regole per lasciare l’operatore telefonico

L'AGCOM (Autorità Garante delle Comunicazioni) ha studiato nuove linee guida sui costi di recesso e cambio gestore. Il provvedimento riguarda, in particolare, la disciplina di tre tipologie di spese su cui spesso si verificano delle irregolarità. Scopriamo quali.

A cura di: Paola Campanelli
A cura di: Esperta di prodotti finanziari, mercati energetici e telefonia
Dopo la laurea in Economia Aziendale e due Master in Copywriting e Comunicazione Digitale, si dedica ora alla scrittura di news specializzate per Segugio.it, oggi parte di Moltiply Group, con cui collabora dal 2014.

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Tempo di lettura 3 minuti
Aggiornato il 29/01/2020
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AGCOM e nuove direttive

Ancora un richiamo da parte dell’AGCOM (Autorità Garante delle Comunicazioni) ai gestori telefonici, colpevoli questa volta di imputare agli utenti spese per disdire il contratto ingiustificate e soprattutto contrarie a quanto stabilito dalla normativa nazionale in materia. Per questo motivo, l’Autorità Garante ha pubblicato delle nuove linee guida che regolano l’entità dei costi di recesso e cambio gestore.

“L’attività di vigilanza”, spiega Francesco Posteraro, commissario AGCOM relatore della delibera, “ha fatto emergere profili critici legati alla prassi degli operatori di imputare agli utenti costi di recesso non commisurati al valore del contratto e alle reali spese sostenute per la disattivazione della linea e per il trasferimento ad altro operatore”. Secondo il provvedimento, gli operatori addebitano agli utenti tre tipi di costi in uscita su cui spesso si verificano delle irregolarità:

  • Spese di recesso base: la poca trasparenza deriva dal fatto che la maggior parte dei gestori le richiedono secondo una cifra fissa: l’AGCOM ribadisce che, per legge, questo costo dovrebbe essere commisurato alle spese sostenute dagli operatori per la disdetta e al valore residuo del contratto. Secondo le nuove linee guida, non è corretto applicare un importo superiore a quello dei canoni mensili restanti.
  • Spese in caso di disdetta prima della scadenza di una promozione: è la seconda tipologia di costo contestato dall’Associazione. Gli operatori tendono infatti a imporre agli utenti di restituire tutti gli sconti ottenuti con la promozione (Fastweb è l’unica eccezione), con l’importo che diventa sempre più alto quanto più ci si avvicina alla scadenza del contratto. L’Autority ribadisce quanto stabilito dalla normativa nazionale, vale a dire che l’ammontare deve essere equo e proporzionale al valore del contratto e alla durata residua della promozione. Il meccanismo da applicare dovrebbe essere l’esatto contrario di quanto si riscuote attualmente: dunque, se l’accordo dura 2 anni, l’utente pagherà un costo di disdetta anticipata sempre più basso man mano che ci si avvicina al secondo anno.
  • Spese per rate residue di prodotti o servizi associati al contratto: il problema in quest’ultimo caso è che gli operatori tendono a richiederle agli utenti in un’unica soluzione. La richiesta dell’AGCOM, invece, è quella di permettere loro di continuare a corrispondere tali costi a rate e che nella disdetta non ci siano importi associati all’attivazione della linea e a prodotti che l’utente non può usare con altri operatori.

Quando entreranno in vigore le linee guida?

Un'ulteriore imposizione dell’Autority è quella che, alla scadenza del contratto, nulla deve essere più dovuto all’operatore come costo di disdetta – anche quando il contratto, giunto alla sua naturale scadenza, sia rinnovato tacitamente.

Le nuove regole saranno operative dopo il mese di luglio: entro questo termine l’Associazione le sottoporrà agli operatori, che dovranno esprimere un proprio parere.

Come recedere dal contratto e cambiare gestore?

La procedura per rescindere è la stessa per tutti i gestori, anche se ognuno di essi ha le proprie peculiarità: per conoscere l’iter da seguire con Tim, Vodafone, Tre e Fastweb, rimandiamo alla news “Bollette a 28 giorni: come trasformare il cambiamento in un’opportunità”.

Il cliente che vuole indirizzarsi verso nuovo operatore telefonico, avendo già una connessione internet, dovrà informare direttamente quest’ultimo della volontà di migrare la propria utenza. L’utente dovrà riferire il codice di migrazione fornito dal gestore iniziale (denominato "donating"), così che il nuovo operatore possa iniziare le pratiche per il trasferimento del numero telefonico e del servizio di connessione internet.

La nuova compagnia avrà il compito di gestire la procedura di portabilità del numero, l’attivazione e la migrazione dell’utenza. La Legge numero 40 del 2007 stabilisce che il trasferimento al nuovo operatore debba avvenire in un massimo di 30 giorni, con il minimo disservizio possibile per il cliente finale.

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