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Attivare/cambiare il contratto di fornitura gas

L’introduzione del mercato libero nel settore del gas permette all’utente di scegliere a quale fornitore rivolgersi per l’erogazione del servizio. Coloro che non hanno mai cambiato tipo di contratto usufruiscono del servizio di tutela.

Spesso la scelta di non cambiare fornitore o contratto deriva da un’insicurezza generale causata dalla burocrazia e dalle procedure non semplici che caratterizzano i contratti di fornitura. Il potenziale timore di essere ingannati con termini difficili e che non capiamo ci preclude la possibilità di risparmiare sulla bolletta del gas scegliendo l’offerta più adatta alle nostre esigenze.

In questa guida cercheremo di spiegarvi in maniera comprensibile l’iter da espletare per la sottoscrizione di un nuovo contratto, senza incorrere in eventuali sanzioni o costi non previsti.
Innanzitutto, chiariamo che il passaggio dal mercato tutelato a quello libero, e viceversa, può essere sempre possibile con la sottoscrizione di un nuovo contratto di fornitura. Sarà compito del nuovo fornitore inoltrare la richiesta di recesso a quello vecchio, senza che il cliente finale si debba occupare di nulla.
Inoltre il cliente può esercitare il diritto di recesso da un contratto in qualsiasi momento, concludendo il precedente rapporto di fornitura con un preavviso scritto non superiore a 30 giorni.
Ma partiamo dal principio, analizzando tutto il processo.

Indice

Scelta e sottoscrizione del nuovo contratto

Ci sono diversi modi per conoscere e scegliere un nuovo contratto da sottoscrivere, ad esempio la ricerca on line tramite il nostro comparatore che ti può offrire una panoramica completa delle offerte migliori per te e le tue esigenze.

In ogni caso, all’utente devono essere sempre fornite tutte le informazioni necessarie:

Il cliente deve essere messo a conoscenza di durata e validità del contratto che la società offre, e di condizioni e modalità con cui aderire a tale offerta.

Oltre a ciò, per la tutela del consumatore è fondamentale che il prezzo e le eventuali promozioni siano ben chiare e dettagliate, comprese possibili variazioni nel tempo o spese e garanzie a proprio carico. Altre informazioni che non possono mancare prima della sottoscrizione del contratto riguardano la modalità di conteggio dei consumi (fasce orarie), i metodi di pagamento ammessi e le tempistiche degli stessi, le condizioni di recesso e di ripensamento, le eventuali morosità e le casistiche per le quali sono previste, le informazioni per reclami e segnalazioni, e non ultimi i diritti di cui il consumatore è soggetto.

Tutte queste informazioni devono essere reperibili nella proposta di contratto che l’azienda di fornitura sottopone all’attenzione del nuovo cliente, che può accettare e sottoscrivere il contratto firmandolo e consegnandolo al venditore per accettazione.

Per stipulare il contratto, il cliente dovrà ricevere:

A stipula del contratto il venditore dovrà inviare al cliente la cosiddetta lettera di conferma.

Quando, invece, il contratto non viene stipulato presso gli uffici commerciali del venditore, il cliente riceverà una chiamata di conferma (con pari valore legale della lettera), che verrà registrata e che sostituirà la lettera di conferma stessa. Pertanto l’operatore telefonico, previo permesso accordato dal cliente, si qualificherà e registrerà la chiamata. In seguito, fornirà allo stesso i dati della richiesta di fornitura (servizio e nome dell’offerta) e, in ultimo, chiederà al cliente conferma della volontà di stipulare il nuovo contratto.

Una nota molto importante riguarda la maniera in cui il contratto di fornitura è sottoscritto. Nel caso in cui venga sottoscritto al di fuori della sede o degli uffici commerciali dell’azienda in questione (ad esempio, online, via telefono, tramite vendita porta a porta, nei centri commerciali, etc.), il cliente può usufruire del cosiddetto diritto di ripensamento. In pratica, il cliente può comunicare la decisione di rinunciare al contratto col nuovo venditore, e svincolarsi così dall’impegno, entro 14 giorni dalla consegna della proposta contrattuale (o dalla ricezione della copia del contratto in caso di contratto a distanza).

A sua volta, il venditore può scegliere se accettare o rifiutare la proposta. L’accettazione o il rifiuto devono essere comunicati al cliente entro 45 giorni affinché la proposta venga revocata e non sussista più alcun impegno del cliente nei confronti del venditore stesso.

Switch: il cambio del gestore di fornitura gas

Una volta espletate le pratiche appena spiegate, i tempi di gestione per il cambio fornitore dipendono dal nuovo fornitore scelto, ma in genere variano da 1 a 2 mesi. Al termine di questo periodo, appena prima dell’inizio della nuova fornitura di gas, il vecchio venditore effettuerà un’ultima lettura del contatore ed emetterà un’ultima fattura al cliente. L’ ultima lettura effettuata sarà poi quella di partenza per il conteggio dei consumi sotto le condizioni del nuovo contratto stipulato.

Alla conclusione del contratto, se previsto dalle condizioni sottoscritte, il venditore potrà richiedere un deposito cauzionale o una garanzia equivalente al cliente a seconda dei consumi in standard metri cubi/anno (Smc).

L’importo depositato è fruttifero quindi, entro 30 giorni dal termine del contratto, verrà restituito al cliente con l’aggiunta degli interessi maturati nel corso del tempo fino al momento di cessazione del contratto di fornitura.

Voltura e Subentro: cosa sono?

Si chiama voltura ilpassaggio di fornitura di gas da un cliente ad un altro titolare del contrattopresentando richiesta all’azienda di fornitura senza che il servizio venga interrotto.

Questo processo potrebbe richiedere un corrispettivo per i costi amministrativi e per la prestazione commerciale, variabili a seconda delle condizioni contrattuali sottoscritte.
Si parla invece di subentro quando un cliente chiede lacessazione di un contratto (con disattivazione del contatore) e un nuovo utente ne chiede, in seguito, la riattivazione. Tale richiesta equivale all’attivazione di una nuova fornitura e va richiesta al venditore scelto che, a sua volta, la trasmetterà al distributore entro 2 giorni lavorativi.
La fornitura dovrà poi essere attivata entro 10 giorni lavorativi dal giorno di richiesta di subentro. Oltre tale termine, se il ritardo è dovuto a cause imputabili al fornitore, lo stesso dovrà corrispondere al cliente un indennizzo pari a 30 euro per i contatori fino alla classe G6.

Anche in questo caso gli eventuali costi sono variabili e dipendenti dalle condizioni contrattuali sottoscritte dal cliente.

Il contatore: la lettura in modo corretto e sicuro

Il miglior modo che ha un utente per tenere sotto controllo la propria spesa in termini di consumo, evitando così sorprese il giorno del conguaglio, consiste nel controllo della lettura e nella corretta autolettura del contatore.

Nel mercato tutelato:

Ai clienti che usufruiscono, invece, del mercato libero verranno effettuate letture dei contatori in tempi e modalità differenti a seconda del contratto sottoscritto.
In caso di mancata lettura del contatore, qualora questo fosse collocato dentro le mura domestiche e nessuno fosse in casa al momento della lettura, il venditore deve essere in grado di dimostrare l’avvenuto tentativo di invio del letturista e specificare le cause di impedimento.

In caso di mancata lettura entro i tempi previsti, nonostante l’accessibilità del contatore, il venditore dovrà corrispondere al cliente un indennizzo automatico di 30 euro entro 30 giorni dal primo del mese successivo alla scadenza massima prevista tra i due tentativi di lettura consecutivi.

La mancata corresponsione di tale indennizzo entro i suddetti termini comporta un incremento dello stesso a seconda del tempo trascorso dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del periodo di massima intercorrenza tra i due tentativi di lettura. In particolare l’indennizzo sarà di 45 euro oltre i 60 giorni da tale data, e di 60 euro per periodi superiori ai 90 giorni.

Tale procedura è possibile se il cliente usufruisce del servizio di tutela e consuma fino a 5.000 Smc all’anno, mentre nel mercato libero questa possibilità dipende dalle condizioni contrattuali stipulate. In genere l’autolettura viene fatta attraverso numero verde telefonico, cartolina postale, servizio clienti online, email, app per tablet o smartphone.
Una corretta autolettura del proprio contatore vale ai fini della fatturazione, salvo casi di estrema discordanza dalla media dei consumi. Questo metodo non esonera il distributore dall’effettuare letture periodiche seguendo le scadenze sopra citate.
Al momento della lettura da parte del distributore, qualora i valori non dovessero coincidere, verrà effettuato un conguaglio.

A volte può capitare di dubitare del corretto funzionamento del proprio contatore: bollette più alte del solito o consumi molto elevati rispetto alla media sono sintomi di possibile malfunzionamento. Prestando attenzione a questi aspetti, un utente può richiedere una verifica del contatore al proprio venditore, il quale dovrà poi comunicare la richiesta al distributore entro due giorni lavorativi. Sarà l’impresa di distribuzione ad occuparsi del controllo su appuntamento presso l’abitazione del cliente entro 180 giorni dalla richiesta ricevuta, oppure presso un laboratorio qualificato per la sostituzione del contatore entro 240 giorni dalla ricezione della richiesta.

Il superamento dei limiti temporali entro i quali effettuare le dovute verifiche comporta un indennizzo a favore del cliente finale pari a 30 euro per cause imputabili al distributore.
Se la verifica evince un corretto funzionamento del contatore, allora il cliente dovrà pagare un contributo di 40 euro per contatori installati successivamente al 1980 e di 5 euro per contatori precedenti a tale anno.

Se, invece, i sospetti del cliente sull’errato conteggio del contatore risultano fondati, sarà compito del distributore sostituire il contatore difettoso entro 10 giorni dalla comunicazione dell’esito della verifica, a costo zero, e risalire ai consumi effettivi. Il distributore potrebbe essere in grado di risalire al momento esatto di guasto del contatore; nel caso ciò non fosse possibile, il periodo di ricostruzione dei consumi può arrivare, al massimo, a cinque anni solari antecedenti il giorno di verifica del contatore. Il cliente può fornire al distributore informazioni riguardanti lo storico dei consumi che hanno subito notevoli variazioni rispetto ai consumi medi precedenti.

In ogni caso, entro 2 mesi dalla data di verifica del contatore l’utente dev’essere informato in merito alla ricostruzione dei consumi, e dovrà accettare tale ricostruzione affinché venga sostituito il contatore. L’operazione di sostituzione del contatore può avvenire prima della ricostruzione dei consumi, ma in tal caso il distributore deve garantirne il corretto funzionamento per un periodo equivalente a 90 giorni.

Se il contatore sotto verifica è stato fabbricato più di 25 anni prima dell’anno di richiesta (vetusto), sarà il distributore a sobbarcarsi gli oneri di ricostruzione dei consumi, se questi risultassero essere maggiori dei Smc di gas effettivamente fatturati.
Infine, la contestazione della ricostruzione dei consumi può avvenire entro 30 giorni dalla ricezione degli stessi da parte del cliente finale.

In ogni caso, durante tutto il periodo di contestazione, la fornitura di gas non potrà essere sospesa al cliente.

Difendersi dalle truffe: gestire contratti non richiesti

Con l’introduzione del mercato libero dell’energia del gas è nato un possibile fenomeno di attivazione di contratti non richiesti a danno dei consumatori, ma anche dei venditori stessi.

Per contratto non richiesto si intende un contratto di fornitura di gas che è stato stipulato in maniera scorretta da parte dell’agente di vendita, ovvero che non è mai stato stipulato da parte del cliente.

Questo sistema nasce da tecniche commerciali scorrette e poco trasparenti praticate, per fortuna, da una minoranza di agenti presenti sul territorio, non legati direttamente alle società fornitrici, ma operanti per conto di imprese private. Questo comportamento non è generalizzabile a tutte le società di agenti, né tantomeno riconducibile direttamente alle società di fornitura che, anzi, ne subiscono le conseguenze in maniera diretta.

Per questo motivo, per la propria tutela, il consumatore deve sapere come comportarsi di fronte a situazioni sgradevoli di questo tipo.

Ecco i consigli per evitare di cadere vittime di queste truffe:

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