Attivare/cambiare il contratto di fornitura di energia elettrica
L’introduzione della concorrenza fra operatori diversi nel settore dell’energia elettrica permette all’utente di scegliere a quale fornitore rivolgersi per l’erogazione del servizio. Coloro che non hanno mai cambiato tipo di contratto usufruiscono del servizio di maggior tutela.
Spesso la scelta di non cambiare fornitore o contratto deriva da un’insicurezza generale causata dalla burocrazia e dalle procedure non semplici che caratterizzano i contratti di fornitura. Il potenziale timore di essere ingannati con termini difficili che non capiamo ci preclude la possibilità di risparmiare sulla bolletta della luce scegliendo l’offerta più adatta alle nostre esigenze.
In questa guida cercheremo di spiegare in maniera comprensibile l’iter da espletare per la sottoscrizione di un nuovo contratto, senza incorrere in eventuali sanzioni o costi non previsti.
Innanzitutto, chiariamo che il passaggio dal mercato tutelato a quello libero e viceversa può essere sempre possibile con la semplice sottoscrizione di un nuovo contratto di fornitura. Sarà compito del nuovo fornitore inoltrare la richiesta di recesso a quello vecchio, senza che il cliente finale si debba occupare di nulla. Il cliente può esercitare il diritto di recesso da un contratto con un preavviso scritto non superiore a 30 giorni a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione di recesso inviata dal nuovo al vecchio venditore.
Ma partiamo dal principio, analizzando tutto il processo.
Indice
Scelta e sottoscrizione del nuovo contratto
Ci sono diversi modi per conoscere e scegliere un nuovo contrattodi fornitura, come ad esempio il confronto online delle tariffe dell’energia praticate dalle varie aziende tramite il nostro comparatore che in pochi clic ti può offrire una panoramica completa delle offerte migliori per te e le tue esigenze.
Ricordiamo che all’utente che sta cercando un nuovo fornitore di energia elettrica devono essere sempre fornite tutte le informazioni necessarie, e cioè:
- identificazione dell’impresa di vendita e modalità di contatto;
- condizioni contrattuali dettagliate dell’offerta;
- tempi e costi di gestione della pratica di cambio fornitore;
- scheda di confrontabilità della spesa e nota informativa.
Infatti il cliente deve essere messo a conoscenza di quali sono la durata e la validità del contratto che la società gli sta offrendo, le relative condizioni e le modalità con cui aderire a tale offerta.
Oltre a ciò è fondamentale per la tutela del consumatore che il prezzo e le eventuali promozioni dell’offerta siano ben chiare e dettagliate, comprese possibili variazioni nel tempo o spese e garanzie a proprio carico. Altre informazioni che non possono mancare prima della sottoscrizione del contratto riguardano la modalità di conteggio dei consumi (fasce orarie), i metodi di pagamento ammessi e le tempistiche degli stessi, le condizioni di recesso e di ripensamento, le eventuali morosità e le casistiche per le quali sono previste, le informazioni per reclami e segnalazioni e non ultimi i diritti del consumatore stesso.
Tutte queste informazioni devono essere reperibili nella proposta di contratto che l’azienda fornitrice sottopone all’attenzione del potenziale nuovo cliente, che può accettare il contratto ed effettuarne la sottoscrizione firmandolo e consegnandolo al venditore per accettazione.
Per concludere il contratto, il cliente dovrà ricevere:
- Copia del contratto, scritta in maniera leggibile e comprensibile;
- Nota informativa, riportante gli obblighi d’informazione stabiliti dal Codice di condotta commerciale e le spiegazioni delle verifiche che il cliente dovrebbe effettuare prima di cambiare operatore;
- Scheda di confrontabilità, per permettere al cliente di confrontare i prezzi con quelli dell’Autorità.
A conclusione del contratto avvenuta, il venditore dovrà inviare al cliente la cosiddetta lettera di conferma. La suddetta lettera ha lo scopo di informare il cliente presso il suo domicilio della stipula del contratto con il fornitore stesso per un certo servizio presso un certo indirizzo di fornitura. Inoltre, nella lettera dovranno essere resi espliciti data, luogo e modalità di stipula del contratto, data prevista di sostituzione dell’attuale contratto di fornitura, data di invio della lettera e informazioni di contatto dell’azienda fornitrice del servizio in caso di richiesta informazioni o di reclami.
Se il contratto non viene stipulato presso gli uffici commerciali del venditore, il cliente riceverà una chiamata di conferma, che verrà registrata e sostituirà la lettera di conferma. La chiamata ha lo stesso fine della lettera e l’operatore telefonico, previo permesso accordato dal cliente, registrerà la chiamata e si qualificherà chiedendo poi le generalità al cliente. In seguito, fornirà a quest’ultimo i dati di acquisizione della richiesta di fornitura ricevuta (servizio fornito e nome dell’offerta), e per concludere gli chiederà conferma della volontà di sottoscrivere il nuovo contratto, consapevole della sostituzione dell’attuale contratto di fornitura di energia elettrica con il nuovo appena stipulato.
Una nota molto importante riguarda la modalità di sottoscrizione del contratto di fornitura elettrica che, se è avvenuta al di fuori della sede o degli uffici commerciali dell’azienda in questione (e cioè online, telefonicamente, vendita porta a porta, centri commerciali, etc), consentirà al cliente di usufruire del cosiddetto diritto di ripensamento. Ovvero, il cliente potrà comunicare entro 14 giorni dalla consegna della proposta contrattuale (o dalla ricezione della copia del contratto in caso di contratto a distanza) la decisione di rinunciare al contratto col nuovo venditore e svincolarsi così dall’impegno preso col venditore stesso.
Il venditore può a sua volta scegliere se accettare o rifiutare la proposta. L’accettazione dev’essere comunicata al cliente entro 45 giorni affinché la proposta venga revocata e non sussista più alcun impegno del cliente nei confronti del venditore.
Switch: il cambio del gestore di fornitura elettrica
Una volta espletate le pratiche appena spiegate, i tempi di gestione per il cambio fornitore dipendono dal nuovo fornitore scelto, ma in genere variano tra 1 e 2 mesi. Al termine di questo periodo, appena prima dell’inizio della nuova fornitura di energia elettrica, il vecchio venditore effettuerà un’ultima lettura del contatore ed emetterà un’ultima fattura al cliente. La lettura ultima effettuata sarà poi quella di partenza per il conteggio dei consumi sotto le condizioni del nuovo contratto.
Alla conclusione del contratto, se previsto dalle condizioni sottoscritte, il nuovo gestore potrà richiedere un deposito cauzionale o una garanzia equivalente al cliente. L’importo non potrà superare gli 11,5 euro per ogni kW di potenza impegnata contrattualmente prevista (quindi, nel caso ad esempio di 3,5 kW di potenza impegnata, l’importo non potrà essere superiore a 11,5 euro X 3,5 = 40,25 euro). Il pagamento di tale importo avviene in 12 rate. Solamente nel caso di clienti nuovi la prima bolletta del venditore riporterà un importo di 5,2 euro al kW di potenza impegnata, e la differenza in 12 rate successive.
Voltura e Subentro: cosa sono?
Si chiama voltura ilpassaggio di fornitura di elettricità da un cliente ad un nuovo titolare del contratto, senza che il servizio venga interrotto, presentando richiesta al venditore coinvolto.
Questo processo richiede la copertura di oneri amministrativi per un importo pari a 27,59 euro sia per il mercato libero che per quello di maggior tutela. Per coloro che scelgono il mercato regolato dall’Autorità inoltre viene richiesto un contributo fisso di 23 euro e l’imposta di bollo di 16 euro sul nuovo contratto, per un totale di 66,59 euro.
Per coloro che invece si trovano nel mercato libero, oltre al contributo per oneri amministrativi, il contratto potrebbe prevedere dei costi da sostenere per la prestazione commerciale ed eventuale imposta di bollo.
Si parla invece di subentro quando un cliente chiede la cessazione di un contratto (con disattivazione del contatore) e in seguitoun nuovo utente chiede la riattivazione della fornitura presso il medesimo contatore (individuato in maniera univoca grazie a un codice alfanumerico detto codice POD. Tale richiesta equivale all’attivazione di una nuova fornitura e va fatta al venditore scelto, il quale a sua volta la trasmetterà al distributore entro 2 giorni lavorativi.
Anche in questo caso vi è distinzione di costi del servizio tra contratti nel mercato tutelato e contratti nel mercato libero. Nel servizio di maggior tutela il cliente dovrà corrispondere 27,52 euro per gli oneri amministrativi, 23 euro di contributo fisso, 16 euro per l’imposta di bollo sul nuovo contratto ed eventuale contributo stabilito dal distributore locale.
Nel caso del mercato libero invece i costi si compongono di 27,59 euro per gli oneri amministrativi ai quali si sommano eventuali costi per la prestazione commerciale a seconda del contratto sottoscritto dall’utente con il venditore.
Il contatore: la lettura in modo corretto e sicuro
Il miglior modo che un utente ha per tenere sotto controllo la propria spesa in termini di consumo energetico, ed evitare sorprese il giorno del conguaglio, consiste nel controllo della lettura e nella corretta autolettura del contatore.
La lettura la devono fare i distributori e le modalità dipendono dal tipo di contatore installato per l’utenza in questione. Infatti, nel caso di contatori tradizionali o contatori elettronici non ancora attivi, il fornitore almeno una volta all’anno (per utenze con potenza impegnata inferiore a 16,5 kW) dovrà compiere il tentativo di lettura per la fatturazione dei consumi suddivisi in fasce orarie.
Se invece è già stato installato un contatore elettronico e questo è attivo, la lettura va fatta almeno una volta al mese nel servizio di maggior tutela (per contratti con potenza impegnata inferiore a 16,5 kW) e così anche nel mercato libero (in genere l’ultimo giorno del mese).
In ogni caso, in caso di mancata lettura del contatore (qualora questo fosse collocato dentro le mura domestiche e nessuno fosse in casa al momento della lettura) il venditore deve essere in grado di dimostrare l’avvenuto tentativo di invio del letturista.
Un'altra metodologia per la fatturazione dei consumi elettrici consiste nell’autolettura del contatore. Tale procedura è possibile se il cliente usufruisce del servizio di maggior tutela, mentre nel mercato libero questa possibilità dipende dalle condizioni contrattuali stipulate. In genere l’autolettura viene fatta attraverso numero verde telefonico, cartolina postale, servizio clienti online, email, app per smartphone.
Una corretta autolettura del proprio contatore vale ai fini della fatturazione, salvo casi di estrema discordanza dalla media dei consumi in cui l’autolettura non viene considerata valida. Questo metodo non esonera il distributore dall’effettuare periodicamente letture periodiche seguendo le scadenze viste prima.
Al momento della lettura da parte del distributore, qualora i valori non dovessero coincidere, verrà effettuato un conguaglio.
Può a volte capitare di dubitare del corretto funzionamento del proprio contatore: bollette più alte del solito, consumi molto elevati rispetto alla media sono sintomi di possibile malfunzionamento. Prestando attenzione a questi aspetti, un utente può richiedere una verifica del contatore al proprio venditore, il quale dovrà poi comunicare al cliente eventuali costi dell’operazione ed attendere una risposta entro 2 giorni lavorativi.
In caso di conferma della richiesta, il distributore dovrà effettuare la richiesta entro 15 giorni lavorativi per evitare di incorrere in sanzioni di indennizzo a favore del cliente.
Se la verifica evince un corretto funzionamento del contatore, allora il cliente dovrà pagare un contributo di 49,70 euro.
Se invece i sospetti del cliente sull’errato conteggio del contatore risultano fondati, sarà compito del distributore sostituire il distributore difettoso entro 15 giorni e risalire ai consumi effettivi. Il distributore potrebbe essere in grado risalire al momento esatto di guasto del contatore, o in alternativa nel caso non fosse possibile, il periodo di ricostruzione dei consumi può essere al massimo di un anno antecedente il giorno di verifica del contatore.
A meno di motivazioni tecniche dimostrate, entro 2 mesi dalla verifica del contatore il cliente avrà diritto a conoscere i reali consumi ricostruiti tramite comunicazione scritta, che potrà essere contestata entro 30 giorni dalla ricezione.
Durante tutto il periodo di contestazione in ogni caso la fornitura elettrica non sarà sospesa al cliente.
Difendersi dalle truffe: gestire contratti non richiesti
Con l’introduzione del mercato libero dell’energia elettrica è nato un possibile fenomeno di attivazione di contratti non richiesti, a danno dei consumatori ma anche dei venditori stessi.
Infatti, questo sistema di vendita non richiesta nasce dalle tecniche commerciali poco trasparenti e scorrette praticate per fortuna da una minoranza di agenti sul territorio che non sono legati direttamente alle società fornitrici, ma che operano per conto di imprese private. Chiaramente questo comportamento non è generalizzabile a tutte le società di agenti, né tantomeno riconducibile direttamente alle società venditrici che anzi ne subiscono le conseguenze in maniera diretta.
Per questo motivo, per la propria tutela, il consumatore deve sapere come comportarsi di fronte a situazioni sgradevoli di questo tipo.
Per contratto non richiesto si intende un contratto di fornitura elettrica che è stato stipulato in maniera scorretta da parte dell’agente di vendita, o ancora che non è mai stato stipulato da parte del cliente.
Ecco i consigli per evitare di cadere vittime di queste truffe:
- Innanzitutto, una società che vi contatta per una nuova offerta commerciale vi deve fornire tutte le informazioni elencate al paragrafo “Scelta e sottoscrizione del nuovo contratto” di questa guida, diffidate di chi non lo fa;
- Diffidate di chi non dichiara esplicitamente per quale società opera, o non vi fornisce i dettagli necessari usando un comportamento omissivo;
- Informatevi sempre della veridicità delle proposte che vi vengono sottoposte, magari visitando il sito internet dell’azienda venditrice in questione, o chiamando il loro call center;
- Chiaritevi ogni dubbio riguardo alle spese previste dal contratto;
- Ricordate che, in caso di sottoscrizione del contratto fuori dagli uffici commerciali della società, potete esercitare il diritto di ripensamento entro 14 giorni, annullando l’impegno con il venditore;
- Leggete sempre cosa state firmando, anche se vi viene detto non essere un documento vincolante;
- Non fornite i vostri dati anagrafici, codice cliente e codice POD del vostro servizio di fornitura se non avete intenzione di cambiare fornitore. Infatti, a volte sono necessari solamente questi dati ad un venditore scorretto per attribuirvi un contratto non richiesto;
- Se ricevete chiamata di conferma per un contratto non richiesto, non confermatelo. In questo modo riuscirete a svincolarvi dall’impegno con il venditore non richiesto;
- Se ricevete una chiamata di conferma o una lettera di conferma per un contratto che non avete richiesto dovete inviare un reclamo al venditore non richiesto entro 40 giorni solari dalla data di invio della lettera o in caso di chiamata entro 30 giorni solari dal ricevimento della stessa: importante allegare copia della documentazione ricevuta riguardo il contratto non richiesto;
- Se invece non ricevete alcuna chiamata/lettera di conferma, ma ricevete direttamente la bolletta del nuovo venditore che non avete richiesto, i 30 giorni solari entro i quali inviare il reclamo partiranno dalla data di scadenza di pagamento della bolletta in questione. Ricordate di allegare la bolletta al reclamo in questo caso;
- La società è tenuta a rispondere al reclamo entro 40 giorni solari, motivando e documentando la propria risposta di rifiuto o accoglimento del reclamo. In caso di rigetto del reclamo, copia della documentazione verrà inviata anche allo Sportello del consumatore, che esaminerà e stabilirà la correttezza della decisione del caso secondo regole stabilite dall’Autorità per la tutela dei consumatori. Inoltre è lo Sportello a stabilire l’eventuale messa in atto della procedura di ripristino del vecchio contratto di fornitura al cliente, informando entrambe le parti in causa;
- Se invece il venditore non richiesto non risponde al reclamo entro il tempo stabilito, il cliente può segnalare il caso direttamente allo Sportello per il consumatore spiegando i fatti e allegando copia del reclamo inviato e la documentazione riferita al contratto non richiesto (lettera di conferma o data della chiamata di conferma, o bolletta ricevuta);
- Una volta stabilita la fondatezza o meno delle motivazioni per il reclamo, lo Sportello entro 10 giorni solari dalla ricezione dei documenti comunicherà la propria decisione ad entrambe le parti;
- Il venditore, in caso di reclamo accolto, deve corrispondere al cliente un indennizzo automatico e, se aderisce alla procedura di ripristino, dovrà riportare il cliente al precedente venditore e contratto di fornitura. La procedura di ripristino infatti non è obbligatoria ma soggetta iscrizione volontaria da parte delle società di fornitura elettrica. Trovate l’elenco aggiornato sul sito dell’Autorità.
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