Modifica unilaterale del contratto telefonico: diritti e penali
Come ci si deve comportare in caso di modifica unilaterale del contratto telefonico? È vero che si può recedere sempre senza penali, e quali sono gli obblighi che gli operatori sono tenuti a rispettare? Qui trovi tutte le informazioni che possono tornarti utili.

- Ius variandi e modifiche unilaterali: cosa dicono le fonti normative?
- Modifica condizioni contrattuali del contratto telefonico: quando è legittima?
- È possibile recedere da un contratto telefonico senza penali?
- Come effettuare un reclamo in caso di modifica unilaterale?
- In quali casi il gestore telefonico può applicare le penali?
- Scegli la tariffa con le migliori condizioni contrattuali su Segugio.it
La modifica unilaterale del contratto telefonico da parte degli operatori è un procedimento che può essere legittimo o meno. I consumatori godono di diritti che possono portare, in alcune occasioni, al recesso senza penali.
Andiamo allora a scoprire i diversi scenari in cui è possibile rientrare quando il proprio operatore telefonico comunica di voler modificare le condizioni contrattuali.
Ius variandi e modifiche unilaterali: cosa dicono le fonti normative?
Quando si parla di modifiche unilaterali dei contratti, il concetto chiave da introdurre è quello di ius variandi. Ovvero il diritto di modificare unilateralmente il contenuto del contratto riconosciuto a una delle parti in causa. Nel nostro caso, si tratta evidentemente degli operatori telefonici, che possono comunicare ai clienti la variazione di alcuni dettagli della fornitura. Gli esempi più frequenti sono:
- La modifica delle tariffe mensili,
- L’aggiunta di nuovi costi,
- Cambiamenti nel periodo di fatturazione.
In linea di massima, il regolamento di AGCOM (Autorità Garante delle Comunicazioni) prevede che gli operatori possano modificare i loro contratti. A patto, però, che le modifiche rientrino nei limiti previsti dalla legge o dagli accordi stipulati con i clienti. Questa impostazione riprende quando disciplinato dalla sentenza del 2 marzo 2020, n. 1529 del Consiglio di Stato, sezione VI.
Nel Regolamento recante disposizioni a tutela degli utenti in materia di contratti relativi alla fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche di AGCOM si ritrovano tutte le disposizioni in materia. In particolare, nell’Allegato I, articolo 1, si legge:
"Gli operatori che intendono modificare le condizioni economiche o contrattuali sono tenuti a comunicare agli utenti interessati, con adeguato preavviso non inferiore a trenta giorni, il contenuto delle modifiche ed i motivi che le giustificano, la data di entrata in vigore delle stesse e l’informativa completa sul diritto di recedere dal contratto senza penali”."
In aggiunta, va specificato che:
- La comunicazione in fattura deve essere segnalata in modo corretto, e comunque separata dal resto delle altre informazioni riportate in bolletta,
- La comunicazione può avvenire anche tramite il sito web della compagnia, o attraverso un SMS informativo.
Per una migliore comprensione, puoi consultare tu stesso l’Allegato A alla delibera n. 519/15/CONS che riporta le norme citate.
Modifica condizioni contrattuali del contratto telefonico: quando è legittima?
Di per sé, la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali è legittima. I vari cambiamenti, però, devono comunque rientrare nei limiti previsti dallo stesso contratto. La variazione del piano tariffario, ad esempio, è una delle casistiche più comuni.
Questo diritto degli operatori può essere esercitato in qualsiasi momento. Secondo l’articolo 70 del Codice delle comunicazioni elettroniche, però, ogni notifica deve essere anticipata da un preavviso di 30 giorni. Entro questo termine, agli utenti viene offerta la possibilità di:
- Recedere gratuitamente dal contratto, rendendo nota la propria volontà tramite i canali predisposti,
- Continuare a usufruire dei servizi offerti, senza dover effettuare alcuna comunicazione.
Il preavviso può essere inviato per via telematica o postale, ad esempio via SMS o tramite app.
È possibile recedere da un contratto telefonico senza penali?
In occasione di modifica unilaterale, è possibile recedere da un contratto telefonico senza dover pagare penali. AGCOM, infatti, vieta espressamente agli operatori telefonici di:
- Richiedere il rimborso degli sconti applicati,
- Addebitare penali per il recesso del contratto,
- Esigere la restituzione di importi frutto di promozioni.
Inoltre, se la comunicazione di modifica unilaterale non viene effettuata nei tempi e nei modi previsti, la compagnia telefonica non può in nessun caso esigere alcuna cifra da parte del cliente.
La situazione attuale è ben diversa da quella presente solo qualche anno fa. Prima degli interventi normativi di AGCOM, infatti, le società telefoniche erano solite far pagare una penale per il recesso anche in occasione di cambiamento di condizioni contrattuali. Lo scenario, come visto, ora è certamente più favorevole per i clienti finali.
Come effettuare un reclamo in caso di modifica unilaterale?
Nella maggioranza dei casi, le aziende telefoniche agiscono secondo le norme, rendendo le modifiche unilaterali dei contratti un passaggio piuttosto semplice da gestire. In alcune situazioni, però, gli operatori potrebbero omettere la comunicazione di modifica contrattuale, o non rispettare il termine di 30 giorni. Quando ciò accade, è possibile procedere con un reclamo.
Effettuare una segnalazione alla propria compagnia è diventata un’operazione piuttosto semplice. Le varie aziende consentono di:
- Chiamare il call center dedicato all’assistenza clienti,
- Compilare l’apposito form online sul sito ufficiale,
- Chattare con un operatore tramite i canali social predisposti,
- Inviare una comunicazione dall’app per smartphone, se disponibile.
Si tratta di segnalazioni di natura informale, che potrebbero essere prese più o meno in considerazione. Se vuoi essere certo di avere un riscontro, è possibile inviare una comunicazione in forma scritta tramite:
- Posta Elettronica Certificata (PEC),
- Raccomandata con ricevuta di ritorno,
- Fax.
Una volta ricevuto il reclamo, la compagnia è obbligata a rispondere entro 45 giorni.
In quali casi il gestore telefonico può applicare le penali?
Nel caso di modifiche unilaterali comunicate nei tempi e nei modi corretti, il gestore non può applicare penali per il recesso dell’utente. In altre occasioni, però, alla conclusione del contratto può seguire il pagamento di cifre a titolo di rimborso.
È questo lo scenario del recesso anticipato dai contratti con telefono incluso. In queste tariffe, oltre al costo per i servizi telefonici il cliente corrisponde una quota mensile per l’utilizzo di uno smartphone. Se si decide di uscire dal contratto anticipatamente, si sarà comunque chiamati a corrispondere la cifra necessaria per l’acquisto del telefono. Tempistiche e modalità variano a seconda dell’operatore.
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