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Contratto di fornitura: significato

In un contratto di fornitura di luce, gas, ADSL, la parte venditrice offre una prestazione verso chi acquista. Il contratto è per sua natura consensuale, oneroso, di durata e a prestazione corrispettive.

accordo tra due parti
Definizione di contratto di fornitura

Da un punto di vista puramente legale, il contratto di fornitura è il contratto nel quale un venditore si obbliga a eseguire una prestazione. L’oggetto del contratto, tra le varie possibilità, può essere la fornitura di energia, gas o connettività ADSL.

Il contratto si configura come un accordo:

  • Consensuale, perché portato a termine solo con l’autorizzazione di entrambe le parti;
  • Oneroso, perché prevede la presenza di pagamenti;
  • A prestazioni corrispettive, perché il servizio viene erogato solo nel caso in cui l’utente paghi quanto stabilito;
  • Di durata, perché l’esecuzione di norma si protrae nel tempo.

Il contratto di fornitura segue poi le regole previste dal codice di condotta commerciale, relative a qualsiasi tipo di accordo.

Questi, tra gli altri, i dati che devono essere obbligatoriamente presenti in un contratto di fornitura:

  • L’identificazione del servizio fornito
  • L’identità e l’indirizzo del cliente e del fornitore
  • L’indirizzo della fornitura
  • La data d’inizio della fornitura, la durata del contratto e le modalità di rinnovo
  • Il prezzo del servizio, il costo delle possibili prestazioni aggiuntive, e l’indicazione delle possibili variazioni nel tempo
  • L’identificazione di garanzie richieste al cliente, come il deposito cauzionale
  • L’identificazione di garanzie richieste al fornitore, come eventuali interventi tecnici
  • Gli standard di qualità aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall’autorità competente
  • Gli eventuali indennizzi in caso di mancato rispetto degli standard qualitativi
  • Le modalità da seguire per presentare reclami e risolvere controversie

Nel momento in cui un utente firma un contratto di fornitura, ha dieci giorni di tempo per cambiare idea e comunicare la sua decisione per iscritto al fornitore. Tale dinamica vale per i contratti firmati tramite agente commerciale, via web o telefono. In questi ultimi due casi, il termine dei dieci giorni decorre dal momento in cui il cliente riceve copia scritta del contratto. I clienti che sottoscrivono accordi di fornitura presso uffici e sedi commerciali degli operatori non possono avvalersi di questo diritto.

Ultimo aggiornamento settembre 2022

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