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Conto energia: significato

Tramite il conto energia, si è voluta incentivare la produzione di energia a livello europeo mediante l'utiizzo di impianti fotovoltaici, grazie al contributo degli utenti finali che diventano produttori.

pannelli solari esposti alla luce dei raggi
Definizione di conto energia

Il conto energia costituisce un programma europeo che ha puntato ad incentivare la produzione di elettricità mediante impianti fotovoltaici connessi in modo continuo alla rete elettrica.

Per raggiungere tale obiettivo, sono stati messi a disposizione contributi finanziari relativi ai kWh di energia prodotta per un massimo di 20 anni. Con il conto energia, l’utente non è più solo consumatore, ma anche produttore. L’eccesso di energia prodotta, infatti, può essere rivenduto a un gestore secondo le tariffe fissate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG), ente in seguito ridenominato AEEGSI, e poi ARERA. La vendita può avvenire a patto che l’utente possegga partita IVA.

Dal punto di vista normativo, il conto energia è stato introdotto in Italia con il D. lgs. N.387 del 2003, che ha recepito la Direttiva comunitaria 2001/77/CE. Con i successivi decreti interministeriali del 28/07/2005 e del 06/02/2006, si è dato il via alla prima fase del conto energia, durata dal 2005 al 2007. In questo periodo il governo ha introdotto il sistema di finanziamento in conto esercizio. Questo ha stabilito le modalità di acquisto dell’energia prodotta dai pannelli fotovoltaici degli utenti da parte del gestore della rete elettrica.

Il periodo tra il 2007 e il 2011, invece, è stato quello del secondo conto energia, regolato dal D.M. 19/02/2007. In questo lasso di tempo sono state introdotte modifiche come la semplificazione burocratica per l’accesso agli incentivi, oltre che la differenziazione delle tariffe in base alla natura dell’impianto.

Il D.M. 6 agosto 2010 ha modificato la classificazione degli impianti fotovoltaici, dando il via alla terza fase del conto energia. Questa nuova versione del programma è stata aggiornata tenendo conto della diminuzione del costo degli impianti, con una conseguente riduzione degli incentivi.

L’emanazione del D.lgs. 28/2011 è stata seguita dal D.M. 05/05/2011, che ha disciplinato il quarto conto energia, concentrato sui meccanismi di incentivi dedicati agli impianti entrati in funzione dopo il maggio 2011. È stato fissato, inoltre, un limite annuo agli incentivi, pari a € 6 milioni.

Il D.M. 05/07/2012, infine, ha segnato l'ingresso del quinto conto energia, che ha fissato nuovi limiti agli incentivi e ha fatto rientrare nel finanziamento anche gli impianti geotermici e quelli solari a concentrazione.

Il 6 luglio 2013 è terminato il corso del quinto conto energia. La mancata emanazione di un nuovo piano è stata mitigata dall’introduzione di detrazioni fino al 50% dei costi di installazione di impianti fotovoltaici, che rientrano nelle spese per ristrutturazioni. Rimane inalterata la possibilità di vendere l’energia autoprodotta.

Ultimo aggiornamento settembre 2022

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