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Cos'è il diritto di recesso dal contratto luce e gas?

Chi esercita il diritto di recesso da un contratto luce o gas, non deve fare i conti né con penali, né con spese di chiusura. Il recesso, infatti, non prevede costi. Alcune eventuali spese possono essere collegate alla stipula del nuovo contratto con il venditore entrante.

Giovane coppia seduta sul tappeto davanti a tante bollette fa i conti con la calcolatrice
diritto di recesso dal contratto luce e gas

Un cliente ha sempre la possibilità di chiudere il contratto di fornitura di luce e gas in essere e cambiare venditore, sottoscrivendo un nuovo contratto o interrompendo completamente la fornitura. Tale facoltà prende nome di diritto di recesso. I clienti finali possono optare per questa scelta in qualsiasi momento, anche se occorre comunque rispettare il termine di preavviso. Quando viene esercitato il diritto di recesso, i consumatori non dovranno fare i conti né con penali, né con spese di chiusura.

Il recesso, infatti, non prevede costi. Possibili spese possono essere collegate alla stipula del nuovo contratto con il venditore entrante. Parliamo ad esempio del bollo e deposito cauzionale o magari di altre garanzie.

Come avvalersi del diritto di recesso?

Vediamo come esercitare il diritto di recesso quando si sceglie di cambiare venditore. L’Arera, Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, stabilisce che - nel caso di cambio venditore - il cliente finale debba sottoscrivere un nuovo contratto con il nuovo fornitore che subentri a quello precedente. Al termine del nuovo contratto di fornitura, il cliente rilascerà al venditore entrante la procura a recedere, per suo conto e in suo nome, dal contratto col venditore uscente. Tocca, dunque, al nuovo esercente inoltrare la comunicazione di recesso al fornitore precedente.

Nel caso dell’energia elettrica - secondo quanto stabilito dall’articolo 3 della delibera 783/2017/R/com - il diritto di recesso viene esercitato per conto del cliente finale attraverso una richiesta di Switching al Sistema Informativo Integrato da parte dell’utente del dispacciamento entrante. 

E se la richiesta di switching dà esito positivo, il SII notificherà il recesso entro un giorno lavorativo dal ricevimento dell’istanza richiesta. Tale istanza viene notificata al venditore uscente; all’utente del dispacciamento uscente.

Se, invece, facciamo riferimento al gas, il recesso viene esercitato per conto del cliente finale dal venditore entrante. Viene trasmessa la comunicazione al venditore uscente entro e non oltre il giorno 10 del mese antecedente la data di cambio venditore. Tale comunicazione va fatta attraverso una mail con posta elettronica certificata e deve contenere: il PDR identificativo del punto; i dati identificativi del cliente finale; la data di cambio venditore e i dati identificativi della controparte commerciale.

Secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, un contratto rivolto ad un cliente finale non domestico, alimentato in bassa tensione e/o con consumi di gas naturale non superiori a 200.000 mc/anno, presenta una clausola di recesso ed un termine di preavviso che non può essere superiore a tre mesi. Anche in tali circostanze il diritto di recesso è esercitabile in qualsiasi momento.

In caso di contratto, proposto sempre a un cliente finale non domestico, ma diverso da quello appena esposto, il termine di preavviso per il diritto di recesso non è superiore a tre mesi per i contratti di durata annuale e non superiore a sei mesi per i contratti di durata pluriennale o superiore all’anno.

Un cliente finale di grandi dimensioni può comunicare la sua volontà di recedere dal contratto di fornitura in essere direttamente al venditore uscente. La disciplina del recesso dai contratti per la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale ai clienti finali fa riferimento:

  • a tutti i contratti di fornitura di energia elettrica ai clienti finali domestici e non domestici connessi in bassa tensione, aventi meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a dieci milioni di euro, conclusi a partire dal 1° luglio 2007 o già in essere alla stessa data; 
  • ai contratti di fornitura di energia elettrica ai clienti finali diversi da quelli appena illustrati e ai contratti di fornitura di gas naturale a tutti i clienti finali, conclusi a partire dal primo ottobre 2007; 
  • ai contratti di fornitura congiunta con la tempistica più favorevole al cliente finale;
  • alle proposte contrattuali di clienti finali domestici e non domestici connessi in bassa tensione, aventi meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a dieci milioni di euro, sottoscritte a partire dal primo luglio 2007.

Quando si può recedere da un contratto?

Si può recedere da un contratto anche quando non si vuole effettuare un cambio venditore. In tali circostanze il recesso viene esercitato direttamente dal cliente finale nei confronti del venditore uscente.

In questi casi il cliente, purché cessi la fornitura, deve inviare una comunicazione per iscritto con preavviso che non sia superiore a un mese. Il recesso comincerà dal giorno in cui tale comunicazione arriverà al venditore.

Il venditore può esercitare il diritto di recesso?

Finora abbiamo visto come un cliente finale possa esercitare il diritto di recesso e quali siano i termini di preavviso stabiliti. Passiamo ora al venditore e vediamo se anche in questi casi è possibile recedere da un contratto. La risposta è affermativa se il contratto prevede tale opportunità.

I venditori possono, infatti, recedere con un termine di preavviso non inferiore a sei mesi. Tale diritto vale solo per un contratto concluso con un cliente che non sia in regime di tutela. I venditori devono comunicare la volontà di voler procedere al recesso in forma scritta così come stabilito dal contratto. La modalità per manifestare tale decisione deve consentire la verifica della reale ricezione della comunicazione di recesso da parte del cliente finale. In questi casi, infatti, il termine di preavviso parte dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte dei clienti finali.

Ultimo aggiornamento febbraio 2022

A cura di: Tiziana Casciaro

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