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Attestato di prestazione energetica: Italia versus Europa

Pubblicato il 22/01/2015

Aggiornato il 02/12/2016

Attestato di prestazione energetica: Italia versus Europa

Introdotto dal decreto legge 63/2013, poi convertito dalla legge 90/2013, l'APE  - attestato di prestazione energetica – ha sostituito il precedente ACE (attestato di certificazione energetica): per la legge sono nulli tutti i contratti di compravendita immobiliare e ogni altro contratto traslativo di immobili a titolo oneroso che non lo alleghino.

L’APE è una targa che riporta, in sintesi, le caratteristiche energetiche dell’immobile: i consumi, la produzione di acqua calda sanitaria (parametro usato nella valutazione in Liguria), il raffrescamento e il riscaldamento degli ambienti, l’illuminazione artificiale, eventuali impianti di produzione di energia rinnovabile, oltre ai dati catastali.

Nel nostro Paese la classificazione energetica di un edificio o di un immobile non avviene nello stesso modo, ma cambia a seconda delle regioni. Le amministrazioni della Lombardia, del Piemonte, dell’Emilia Romagna, della Valle d’Aosta e delle province di Trento e Bolzano, adottano la classificazione diretta, vale a dire sulla base del valore specifico di EPGL (l’indice di prestazione energetica globale) in relazione a valori limite fissi delle classi di energia. Tutte le altre regioni usano invece la classificazione delle Linee Guida Nazionali, con i valori che dipendono dalla zona climatica e dal cosiddetto rapporto di forma dell’edificio S/V (la Superficie Disperdente in rapporto al Volume lordo riscaldato).

Oltre al differente sistema di controllo, che rende impossibile una comparazione degli attestati di prestazione energetica a livello nazionale, un’altra importante criticità è costituita dalla qualità dei certificati.

Per il primo punto è auspicabile che si arrivi a uno standard di classificazione unico, che consenta il raffronto e la conoscenza, quindi la maggiore sensibilizzazione dei cittadini su un argomento centrale per i nostri immobili. In più, una procedura nazionale unificata consentirebbe a un certificatore qualificato di operare in qualsiasi regione. Nel secondo caso, si rendono necessari controlli specifici e aggiornamenti per i tecnici, soggetti deputati al rilascio delle certificazioni.  

In sostanza, un controllo comporta l’accertamento documentale degli APE, verificando anche la coerenza delle procedure e dei dati di progetto con i relativi risultati.

Attualmente le diverse amministrazioni detengono 3,7 milioni di APE: più della metà dei certificati energetici depositati proviene dalla Lombardia, che si conferma come regione più virtuosa.

In Europa i controlli della qualità degli APE avvengono secondo la direttiva EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) del gennaio 2013 e consistono non solo nella verifica dei risultati rispetto ai dati indicati, ma anche in un audit dettagliato della documentazione di progetto e in una visita sul luogo.

In Italia il sistema è attualmente in fase di revisione. Solo 11 Regioni hanno finora fornito le informazioni richieste dall’amministrazione, facendo pervenire un totale di 419.650 APE prodotti nel 2013: solo il 6,4% del campione necessario per la verifica. Le attività di controllo sono dunque in pieno corso. Secondo la legge citata sopra 90/2013, “se non diversamente previsto da disposti regionali, i controlli dovranno avvenire per mano delle stesse autorità a cui sono demandati accertamenti e ispezioni per gli impianti di climatizzazione”.

A cura di: Paola Campanelli

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Parole chiave

ape

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