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Canone Rai, novità e abbonamento speciale

Pubblicato il 04/05/2016
Canone Rai, novità e abbonamento speciale

Ancora novità per la nuova disciplina del canone Rai in bolletta in vigore dal prossimo luglio: la scadenza per l’invio della dichiarazione di esenzione dall’abbonamento TV, inizialmente prevista per il 30 aprile quella cartacea e per il 10 maggio quella online, verrà prorogata al 15 maggio.

Ricordiamo, così come già specificato nell’articolo di Segugio.it, Canone Rai, ultime novità sulle esenzioni, che l’autocertificazione dovrà essere presentata dai soggetti che sono titolari di un’utenza elettrica ma non possiedono un televisore, dai proprietari di abitazioni date in affitto oppure da coloro che hanno avanzato denuncia di cessazione dell’abbonamento per suggellamento. Stesso discorso vale per i contribuenti con almeno 75 anni di età e un reddito sommato a quello del proprio coniuge non superiore a 6.713,98 euro annui.

Dopo la bocciatura dello scorso mese, arriva il parere favorevole del Consiglio di Stato al decreto ministeriale che rende operativa la riforma. Il Ministero accoglie solo in parte le critiche mosse dall’organo supremo: rifiuta infatti di riportare nel decreto una definizione di apparecchio televisivo in quanto la norma rischierebbe di invecchiare rapidamente a causa delle costanti novità tecnologiche che si realizzano.

Lo stesso Ministero risolve invece il problema della mancanza nel decreto originario di qualsiasi riferimento alle norme sulla privacy degli utenti, mettendo al riparo i cittadini con una nuova formulazione del provvedimento che rispetta le regole in materia di riservatezza. Inoltre il Governo si impegna, così come voluto dal Consiglio di Stato, a mettere in atto una campagna informativa più assidua per spiegare meglio agli utenti i loro diritti e doveri

L’abbonamento in bolletta non si applicherà alle imprese, agli esercizi pubblici e agli uffici. Per queste categorie la legge prevede che la modalità di pagamento rimanga invariata, ovvero si continui a versare il cosiddetto canone speciale. Sono soggetti a quest’ultimo tutti coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare indipendentemente dall’uso al quale vengono adibiti gli apparecchi. L’abbonamento infatti sarà corrisposto anche se si utilizza la TV per la visione di dvd, filmati, videoconferenze o slide di presentazione.

Inoltre, a differenza di quanto si verifica per i privati, il canone speciale è dovuto per ciascun indirizzo dell’impresa dove sono presenti le televisioni. Dunque se si è proprietari di una catena di negozi o si hanno diverse filiali dell’azienda, il canone va pagato per ognuna di esse.

Il canone speciale può essere pagato mediante domiciliazione bancaria precedentemente autorizzata (in un’unica soluzione) o tramite bollettino di conto corrente. I termini di scadenza del canone speciale sono il 31 gennaio per il pagamento annuale, oppure 31 gennaio e 31 luglio per quello semestrale; sono possibili anche versamenti trimestrali con scadenze entro l’ultimo giorno di gennaio, aprile, luglio e ottobre.

Il mancato pagamento, rilevato dall'Autorità di controllo, porta al versamento della somma dovuta a titolo d’imposta e a una maggiorazione che può arrivare sino all'importo di 619 euro.

Visto che ci sarà da pagare questa aggiunta, occorre armarsi di pazienza e cercare di risparmiare sui consumi di energia elettrica; grazie a Segugio.it è possibile confrontare le offerte delle principali compagnie sul mercato, tagliando in questo modo il costo della bolletta.

A cura di: Paola Campanelli

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Parole chiave

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