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Tutte le novità in caso di chiusura della fornitura

Pubblicato il 06/04/2016
Tutte le novità in caso di chiusura della fornitura

L’Autorità per l’energia elettrica il gas e il servizio idrico ha approvato delle nuove disposizioni in tema di fatturazione di chiusura della fornitura, che stabiliscono:

tempi certi per l'invio delle bollette di chiusura in caso di cambio fornitore, di voltura o di disattivazione, con l’obiettivo di garantire il rispetto del termine massimo di ricezione delle fatture di 6 settimane dalla cessazione della fornitura;
consumi reali, grazie a meccanismi per massimizzare l'utilizzo di dati di misura effettivi anche attraverso il potenziamento dell'uso dell'autolettura;
nuovi indennizzi ai consumatori, calcolati in modo automatico, che possono arrivare fino a 57 euro in totale per i casi più critici di grave inadempimento da parte sia del distributore che del venditore.

Importanti interventi in tema di fatturazione di chiusura che, da giugno 2016, saranno validi per i clienti domestici e per i piccoli consumatori del settore elettrico e gas, sia nel mercato libero sia nei regimi di tutela, e che daranno maggiori responsabilità a tutti gli attori della filiera chiedendo loro una partecipazione attiva per beneficiare dei vantaggi.

Tempi certi. Nel dettaglio l’Autorità ha stabilito che l’emissione delle fatture di chiusura dovrà avvenire non oltre 8 giorni prima della data di scadenza prevista per la ricezione – l’utente può anche calcolare 6 settimane dalla cessazione della fornitura – oppure entro 2 giorni prima nell’ipotesi in cui la bolletta viene recapitata all’intestatario via e-mail o web.

Consumi reali. Il venditore dovrà effettuare la fatturazione di chiusura rispettando obbligatoriamente una specifica priorità nell’utilizzo dei dati forniti dal distributore: in primo luogo devono essere considerati i valori dell’effettiva misurazione del consumo, in secondo piano c’è l’autolettura validata e infine, in mancanza dei precedenti, i dati stimati dal distributore.
Infatti, se il venditore non ha a disposizione i consumi reali, egli dovrà comunque emettere fattura e lo farà basandosi sull’autolettura che è stata fornita dal cliente, anche se non ancora validata dal distributore del servizio. In ultima ipotesi, valuterà un importo basato su consumi stimati, evidenziando al cliente che la fattura potrà in seguito essere oggetto di ulteriore conguaglio, quando il distributore verificherà e metterà a disposizione i dati.

Per limitare i casi di fatture basate su dati stimati, sistema poco agevole per tutti, è stato disciplinato l'utilizzo dell'autolettura del cliente. Nei casi di cambio venditore o di voltura di utenti non dotati di smart meter nel settore gas o con contatori non telegestiti in quello elettrico, potranno effettuare e comunicare l'autolettura al venditore. Per contribuire ad incentivare questo sistema, sono stati introdotti ulteriori obblighi informativi a carico dei venditori verso i clienti sulla possibilità di uso dell'autolettura, che riguardano le modalità e i tempi per effettuarla. Il venditore, a sua volta, mantiene l’obbligo di comunicazione del dato al distributore ai fini della validazione.

Nuovi indennizzi ai consumatori. L'emissione della fattura di chiusura oltre i termini previsti obbliga il venditore a riconoscere al cliente, nella medesima fattura, un indennizzo da 4 (da 1 a 10 giorni solari di ritardo) fino a 22 euro per ritardi pari o superiori a 90 giorni solari. Anche il distributore è obbligato a indennizzare, in specifiche situazioni, sia il cliente sia il venditore per compensarli del disservizio. Il cliente ha diritto ad un ulteriore indennizzo di 35 euro nei casi in cui il distributore non abbia messo a disposizione la lettura (in una delle tre modalità: dato effettivo, autolettura validata o dato stimato) funzionale alla cessazione della fornitura in tempo utile perché il venditore possa emettere la fattura di chiusura, cioè entro 30 giorni dalla fine della fornitura.
Il venditore, invece, riceverà un indennizzo da parte del distributore nei casi di mancato rispetto dei termini di messa a disposizione dei dati di misura, secondo quanto stabilito dalla regolazione. In particolare gli indennizzi sono di: 4 euro in caso di ritardo di un giorno rispetto a quanto previsto, maggiorato di 0,20 euro per ciascun ulteriore giorno di ritardo, fino a un massimo di 22 euro per ritardi pari o superiori a 90 giorni.

A questi nuovi indennizzi si sommano quelli già previsti per i clienti con misuratori accessibili in caso di mancato rispetto delle frequenza di raccolta delle letture gas da parte del distributore (35 euro) e quelli già previsti per i venditori dal codice di rete elettrico sulla qualità e la messa a disposizione dei dati di misura periodici nell'elettrico.

Queste misure in materia di fattura di chiusura sono state approvate con la delibera 100/2016/R/com. Per chiunque voglia risparmiare sulla bolletta, è utile sapere che con Segugio.it si possono trovare i prezzi del gas più bassi sul mercato.

A cura di: Orsola Mallozzi

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Parole chiave

bolletta gas energia elettrica

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