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Libretti caldaie integrabili entro fine 2015

Pubblicato il 30/03/2015
Libretti caldaie integrabili entro fine 2015

Il Decreto Milleproroghe, recentemente approvato dal Parlamento, sposta al 31 dicembre 2015 il termine ultimo per integrare il libretto di centrale degli impianti termici.

Una novità interessante per quanto concerne la gestione del riscaldamento domestico: in pratica, con gli ultimi aggiornamenti normativi, diventano obbligatori libretto di impianto e rapporti di controllo per l’efficienza energetica, indipendentemente dalla tipologia di impianto, condizionatori inclusi. 

Un passo importante e significativo per la sicurezza, dato che spesso, proprio a causa della negligenza nella manutenzione, si verificano incidenti domestici. Il libretto di impianto tutela dunque da situazioni abitative a rischio: il manutentore è obbligato a segnalare le anomalie riscontrate ed il proprietario dell’immobile a risolverle entro tempi tecnici prestabiliti.

A scadere di termine, posticipato a fine anno, ogni impianto termico per la climatizzazione e per la produzione di acqua calda sarà dunque corredato dal relativo libretto. Il documento conterrà lo storico dell’impianto, a partire dall’installazione, comprendendo dati ed aggiornamenti su modifiche, sostituzioni di parti, manutenzioni ed eventuali cambi di proprietà.

Cade inoltre la distinzione tra centrali termiche e impianti autonomi, poiché verrà adottato un unico modello, il "Libretto per la climatizzazione", costituito da schede modulari in cui si definiranno le specifiche caratteristiche dell’impianto. Per quanto concerne gli impianti preesistenti, i relativi "Libretti di centrale" ed i "Libretti di impianto" verranno allegati al nuovo "Libretto per la climatizzazione". 

Al momento del montaggio sarà l’installatore ad indicare i dati dell’impianto, mentre in seguito sarà compito del proprietario, del responsabile dell’impianto o del manutentore, procedere ad eventuali aggiornamenti.

In passato la disciplina in materia era contenuta nel D. Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente), secondo il quale gli impianti termici con potenza nominale superiore o uguale al valore di soglia di 35 kW avevano l’obbligo di essere muniti di libretto di centrale, conservato presso l’edificio in cui era collocato l’impianto termico. 

La normativa in materia era stata successivamente aggiornata dall'art. 11 comma 7 del D.L. 91/2014 (convertito in L. 116/2014), che aveva peraltro prorogato al 25 dicembre 2014 i termini per gli adempimenti. 

E’ necessario specificare nel dettaglio le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria volte a garantire il rispetto dei valori limite di cui all'art. 286 del Codice dell'ambiente. Resta tuttavia a discrezione delle Regioni la periodicità della manutenzione per l'efficienza: tendenzialmente l’arco temporale varia da 2 a 4 anni.

E’ inoltre responsabilità del tecnico incaricato indicare la frequenza dei controlli: normalmente sarà annuale, salvo diverse indicazioni. Il rapporto di controllo verrà inviato dal manutentore agli enti preposti. Va inoltre sottolineato che le verifiche non saranno più a campione, ma si focalizzeranno in modo particolare sugli impianti che non sono stati notificati al catasto preposto. 

Chi non procede agli aggiornamenti obbligatori del libretto o lo fa in maniera incompleta, omettendone magari la trasmissione agli organi competenti, viene punito con una sanzione compresa tra 516 e 2582 euro. Punito con la stessa multa il mantenimento in attività di un impianto termico non conforme.

Se si dovessero rendere necessarie opere straordinarie in un appartamento affittato, il conduttore provvederà a segnalarlo al locatario. Qualora il manutentore segnalasse all'affittuario la necessità di opere straordinarie, sarà il proprietario di casa a farsene carico. Peraltro, in questo specifico caso, il libretto di impianto rappresenta un’ulteriore forma di controllo e di specifica delle responsabilità ascrivibili ad affittuario e proprietario dell’immobile. 

A cura di: Alessia De Falco

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Parole chiave

riscaldamento

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