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Impianto di riscaldamento: controlli e limiti legali

Pubblicato il 02/12/2014
Impianto di riscaldamento: controlli e limiti legali

Riscaldare gli edifici in inverno e raffreddarli in estate, oltre a portare un esborso economico notevole, comporta anche un uso delle risorse del pianeta che, come si sa, non sono inesauribili ed, inoltre, la combustione provoca inquinamento.

Proprio per questo, sia al fine di proteggere il pianeta sia al fine di ridurre le emissioni di CO2, vengono stabiliti dei regolamenti a cui tutti i cittadini sono tenuti ad adeguarsi.

Il nuovo regolamento vigente in Italia è contenuto nel DPR 74/2013 che modifica le scadenze per i controlli degli impianti applicando le normative dell'Unione Europea che chiedevano semplificazione e una maggiore virtuosità.

Per quanto riguarda i controlli, per gli impianti che vanno da 10 KW a 100 KW non è più necessario l'intervento della Pubblica Amministrazione, ma basta un certificato redatto dal manutentore o dal terzo responsabile. Per tale tipologia di impianti vi è l'obbligo di compilare il rapporto di efficienza energetica da inviare alle autorità competenti. Tutto ciò si traduce in minori costi e minore burocrazia, ma allo stesso tempo in controlli costanti. Per quanto riguarda le periodicità, gli impianti domestici a combustibile liquido o solido devono essere controllati ogni due anni, mentre per le caldaie a gas i controlli devono essere eseguiti ogni 4 anni.

Per quanto riguarda le fasce orarie, resta confermata la divisione del territorio in sei fasce climatiche, in base alle stesse il riscaldamento può essere acceso da un minimo di sei ore per la fascia A, ad un massimo di 24 h per la fascia F.

Per quanto invece riguarda le temperature, la normativa prevede che i termosifoni debbano essere regolati per le abitazioni ad un massimo di 20°C mentre per immobili ad uso industriale e artigianale a 18°C, in entrambi i casi vi è una tolleranza di 2°C.

Per quanto riguarda la climatizzazione estiva, gli impianti non possono essere impostati ad una temperatura inferiore ai 26°C, anche in questo caso è possibile beneficiare di una tolleranza di 2°C.

Queste norme devono essere integrate in base alla ripartizione di competenze da parte delle Regioni; inoltre, i sindaci hanno la possibilità di derogare ai limiti riguardanti gli orari e i periodi in caso di comprovate esigenze: tali limiti possono essere sia aumentati sia ridotti.

E' bene sottolineare che in caso di mancato rispetto di tali normative è possibile essere sottoposti a sanzioni amministrative di un ammontare minimo di 500 euro e massimo di 3000.

A cura della Redazione

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Parole chiave

impianti di riscaldamento ue

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